L'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico.
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato chiesto di conoscere se il voto del sindaco possa essere ricompreso tra quelli, espressi dai due terzi dei consiglieri assegnati, necessari, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n.24/1996, per approvare la deliberazione necessaria a d avviare la procedura per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione.
Il richiamato art. 8, comma 2, della legge regionale n. 24/1996 rinvia, per l'adozione delle deliberazioni in questione, alle 'modalità e procedure' disposte per l'approvazione dello statuto comunale dall'art.4, comma 3, della legge n.142/1990, ora sussunto nell'art. 6 del d.lgs.vo n.267/2000.
In particolare, si chiede se il sindaco debba essere computato a fini del 'quorum strutturale' del consiglio comunale per l'approvazione delle modifiche dello statuto comunale.
Premesso che non si riscontrano sul punto univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011), si osserva che l'art. 6, comma 4 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 dispone che 'gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati . le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie'.
La normativa in esame ha previsto un -procedimento aggravato" per l'approvazione delle norme statutarie, nonché delle relative modifiche, sia disponendo che, in caso di mancata approvazione dei due terzi dell'assemblea si debba ripetere la votazione entro 30 giorni, sia prescrivendo che lo statuto sia approvato se ottiene per due volte - in sedute successive - il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio.
L'approvazione dello statuto, pertanto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria, comma 2 art. 6 cit., comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare.
Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta non dei votanti, ma dei consiglieri assegnati.
Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico.
Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula 'senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".