Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto l’avviso di questo Ministero in ordine all’esposto, presentato da un consigliere contro il comune, concernente l’affidamento da oltre un anno di un incarico dirigenziale al Segretario Generale, nono

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2012
Categoria 
14.02 Conferimento delle funzioni e valutazione
Sintesi/Massima 

L’art. 97 del D.lgs 267/2000 stabilisce i compiti e le funzioni dei segretari comunali e provinciali. Il comma 2 di detto articolo statuisce che il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa ecc. il successivo comma 4, nel prevedere che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordina l’attività. Le disposizioni contrattuali contenute nell’art. 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2012, stabiliscono che, relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente. Per l’esercizio delle funzioni aggiuntiva affidate al segretario, è prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento.

Testo 

OGGETTO: esposto di un consigliere comunale contro un comune.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con una la nota ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'esposto, presentato da un consigliere contro un Comune, concernente l'affidamento, da oltre un anno, di un incarico dirigenziale al Segretario Generale, nonostante la presenza nell'ente di figure dirigenziali.
Al riguardo, su concorde avviso espresso dalla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si rileva preliminarmente che l'art. 97 del Dlgs 267/2000 stabilisce i compiti e le funzioni dei segretari comuni e provinciali. In particolare, il comma 2 di detto articolo statuisce che il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il successivo comma 4, nel prevedere che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, elenca le funzioni ad stesso spettanti. Invero, la lett. d) del medesimo comma 4 dispone che il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
Tale norma, come evidenziato anche nella circolare di questo Ministero del 15.7.1997 n. 1/1997, citata dall'esponente, ha valenza di clausola di salvaguardia ai fini del buon andamento della macchina organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente. Infatti, occorre rilevare che le assegnazioni di ulteriori funzioni al segretario può avvenire solo nel momento in cui l'ente locale risulti privo sia di personale di qualifica dirigenziale sia di responsabili dei servizi, ovvero qualora l'ente intenda fare una specifica scelta gestionale in tal senso. Bisogna, difatti, rammentare che i dirigenti - ovvero i dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi- sono titolari delle funzioni loro attribuite, risultando, quindi, residuale l'applicazione della citata disposizione di cui al comma 4 lett. d) dell'art. 97.
Ciò posto, poiché ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 267/2000 l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è coperto da riserva di tipo regolamentare, si deve ritenere che l'eventuale attribuzione di specifiche funzioni gestionali o di titolarità degli uffici o dei servizi al segretario sia necessariamente da prevedere attraverso una specifica disposizione regolamentare, previa un'attenta verifica dell'assenza all'interno dell'ente di adeguate figure professionali; mentre il conferimento delle funzioni, riservato al Sindaco o al presidente della Provincia, non può che essere temporaneo e limitato all'espletamento di una prestazione nell'ambito di una funzione (ad esempio la presidenza di una gara per temporanea assenza del dirigente).
Si rammenta, infine, che le stesse disposizioni contrattuali, contenute nell'art. 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, stabiliscono che, relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente. Si deve tenere conto, infatti, che, per l'esercizio delle funzioni aggiuntive affidate al segretario, è prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento.