. Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Quesito. Mancata approvazione in Commissione consiliare.

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2012
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Qualora il regolamento del consiglio comunale preveda che tutti i provvedimenti di competenza del consiglio comunale debbano essere approvati preventivamente dalla commissione competente, “in sede referente”, in caso di mancata approvazione da parte della stessa commissione, è solo il consiglio comunale che deve comunque pronunciarsi in via definitiva sulla proposta, ancorchè già esaminata dalla commissione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato formulato un quesito relativo alla procedura prevista per l'approvazione delle delibere da parte del consiglio comunale di. in relazione all'obbligo, per l'ente, di approvare entro il 30 settembre la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art 193 del d.lgs.vo n.267/2000.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di.. ha disciplinato i poteri e l'organizzazione delle commissioni costituite in base alla facoltà demandata allo statuto dell'ente dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs.vo n. 267/2000.
In particolare, l'art. 19 del regolamento prevede che tutti i provvedimenti di competenza del consiglio comunale devono essere approvati preventivamente dalla commissione 'in sede referente' e che, in caso di mancata approvazione, ne sia data comunque comunicazione nella seduta successiva.
Nel caso di specie la proposta di delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata sottoposta alla commissione competente, in sede referente, che, tuttavia, non l'ha approvata.
E' stato chiesto se la mancata approvazione da parte della commissione in sede referente precluda al consiglio comunale di deliberare la specifica proposta.
La disciplina regolamentare per l'approvazione dei provvedimenti di competenza del consiglio che prevede, obbligatoriamente, l'esame del testo da parte della commissione in sede referente è coerente con la configurazione delle commissioni consiliari quali organismi di supporto all'attività del consiglio comunale, art.38, comma 6, del d.lgs.vo n. 267/20009.

Anche se non disciplinata in modo dettagliato dal regolamento del consiglio comunale di., la funzione meramente 'istruttoria' svolta dalla commissione referente, nell'ambito della procedura sui provvedimenti consiliari, si evince dallo stesso art.19 allorché prevede che 'in caso di rigetto ne dà comunque comunicazione' al consiglio comunale, nonché quando 'decorso il termine stabilito, senza che la commissione abbia espresso il proprio parere, la proposta di delibera viene trasmessa direttamente al consiglio comunale'.
Anche i provvedimenti approvati dalla commissione in sede referente sono trasmessi al consiglio comunale per la successiva votazione della delibera consiliare.
Da ciò consegue che, ad avviso di questo Ministero, è solo il consiglio comunale che deve comunque pronunciarsi in via definitiva sulla proposta, ancorchè già esaminata dalla commissione.
Detta considerazione trova conferma con particolare riferimento all'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, espressamente attribuita dall'art.193, comma 2, del d.lgs.vo n.267/2000 al consiglio comunale in quanto atto fondamentale per la vita dell'ente, la cui mancata adozione comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2.