Una Amministrazione ha formulato alcuni quesiti vertenti sulla corretta applicazione della norma recata dall’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL 6.7.1995, disciplinante l’indennità di vigilanza del personale appartenente alla relativa area, ai fine

Territorio e autonomie locali
28 Settembre 2012
Categoria 
14.04 Trattamento economico
Sintesi/Massima 

Questo Ministero si è sempre espresso negativamente in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità di vigilanza a personale estraneo all’area e quindi al personale tecnico. Si ritiene quindi che il beneficio riconosciuto al dipendente di Cat. D con il verbale di conciliazione non poteva essere esteso a tutto il personale tecnico impegnato nelle citate funzioni.

Testo 

OGGETTO: Indennità di vigilanza a personale tecnico che svolge funzioni di polizia stradale ex art. 12, comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., Codice della Strada. Richiesta di parere.

Con una nota una Amministrazione ha formulato alcuni quesiti vertenti sulla corretta applicazione della norma recata dall'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL 6.7.1995 e s.m.i., disciplinante l'indennità di vigilanza per il personale appartenente alla relativa area, al fine di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla spettanza della stessa al personale tecnico, appartenente alle Cat. A, B, C e D, al quale sono state affidate, non in modo prevalente, le funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Codice della Strada. Ciò alla luce della particolare situazione creatasi nell'Ente dove, a seguito del riconoscimento del diritto a percepire la predetta indennità, ottenuto con verbale di conciliazione del 23.6.2010, innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, da un dipendente di cat. D, si è proceduto, con determinazione dirigenziale del 2011, ad estenderla a tutto il restante personale, abilitato alle funzioni in questione. A fronte dell'ulteriore istanza presentata dagli stessi dipendenti, di vedersi riconoscere gli arretrati per gli anni antecedenti al riconoscimento del diritto all'indennità, ovvero a partire dal 2000, è stato chiesto il parere tenuto conto delle ripercussioni sulle finanze pubbliche.
Al riguardo, è bene rammentare che il citato art. 37, al primo comma, lettere a) e b), disciplina l'indennità prevista per il personale appartenente all'area di vigilanza. In particolare la lett. a), prevede l'integrazione tabellare spettante a tutto il personale dell'area, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella allora V qualifica funzionale; la lett. b), prima alinea, prevede la corresponsione dell'indennità di vigilanza nella misura intera al personale dell'area in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, della legge n. 65/1986 mentre, la seconda alinea, prevede la corresponsione di detta indennità in misura ridotta al restante personale che pur appartenendo all'area non svolge le predette funzioni ex art. 5 della legge n. 65/1986.
La formulazione della norma non lascia dubbi in ordine ai soggetti destinatari della stessa e questo Ministero si è sempre espresso negativamente in ordine alla possibilità di riconoscere l'indennità di vigilanza a personale estraneo all'area, e quindi anche al personale tecnico, in quanto lo stesso, oltre a non essere ricompreso nell'area, non risulta svolgere tutte le funzioni attribuite agli appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale. Non pare, infatti, sufficiente a superare il dettato normativo il mero svolgimento di alcune delle funzioni di polizia stradale ex art. 12 del Codice della Strada, che il personale di codesto Ente svolge in forza della disposizione ex art. 11, comma 3 del medesimo Codice. Si ribadisce, pertanto, che l'indennità in parola, prevista dall'art. 10 della legge-quadro di polizia municipale n. 65/1986, e determinata nella sua misura dai vari contratti di lavoro, ha come precipua finalità quella di remunerare le particolari funzioni e compiti affidati al personale inquadrato nell'area di vigilanza per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.
Tra l'altro, occorre considerare che laddove il legislatore ha voluto corrispondere l'indennità in argomento ad altro personale non compreso in detta area, quali i custodi delle carceri mandamentali, lo ha espressamente previsto (art. 45 del D.P.R. n. 333/90).
Alla luce di quanto sopra riferito, si ritiene che il beneficio riconosciuto al dipendente di Cat. D con il verbale di conciliazione – che peraltro appare in contrasto con la richiamata disciplina – non poteva essere esteso a tutto il personale tecnico impegnato nelle citate funzioni.
Pertanto, ferma restando l'impossibilità di accogliere la richiesta avanzata dagli stessi dipendenti, si segnala l'opportunità che codesta Amministrazione adotti in sede di autotutela, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni, i provvedimenti necessari a riportare nell'alveo della disciplina contrattale il trattamento riservato al personale in parola.

IL DIRETTORE CENTRALE