Successivamente al rilascio del succitato parere è intervenuta l’emanazione del predetto decreto legislativo 267/2000 concernente l’ordinamento degli enti locali, e del Dlgs 165/2001, contenente norme generali relative al rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Si ritiene quindi che per il personale dipendente adibito ai predetti uffici il trattamento accessorio resta quello disciplinato dalla normativa contrattuale.
OGGETTO: Uffici alle dirette dipendenze del Sindaco.
Con una nota un responsabile di un Settore di Comune ha formulato un quesito concernente il trattamento economico del personale dipendente adibito all'ufficio di staff del Sindaco. In particolare, è stato chiesto se sia ancora possibile attribuire ai predetti dipendenti un unico emolumento a titolo di indennità sostitutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 del Dlgs 267/2000, tenuto conto che il Comune in base ad un parere di questo Ministero risalente all'anno 2000 ha corrisposto detta indennità, con oneri gravanti sui fondi di Bilancio (e non su quello di produttività) con esclusione della quota relativa allo straordinario gravante sul corrispondente fondo.
Al riguardo, si fa presente che, successivamente al rilascio del succitato parere è intervenuta l'emanazione del predetto Decreto legislativo 267/2000 concernente l'ordinamento degli enti locali, e del DLgs 165/2001, contenente norme generali relative al rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
A seguito dell'entrata in vigore delle predette norme la scrivente aveva già proceduto ad una rivisitazione del proprio orientamento ritenendo che per la determinazione del trattamento economico spettante al personale chiamato a far parte degli uffici di supporto del sindaco o del presidente della provincia doveva farsi riferimento esclusivamente alla disciplina contenuta nell'art. 90 del citato DLGS 267/2000, che, al comma 3, limita la possibilità di prevedere l'attribuzione di un unico emolumento quale trattamento accessorio, comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, al solo personale assunto con contratto a tempo determinato. Conseguentemente, per il personale dipendente adibito ai predetti uffici il trattamento accessorio resta quello disciplinato dalla normativa contrattuale.