Richiesta surroga provvisoria di consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
6 Settembre 2012
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

Nel caso di sospensione del Sindaco non può essere applicato il disposto dell’art. 45 del dlgs 267/2000 che prevede, nel caso di sospensione di un consigliere comunale, la temporanea sostituzione al candidato primo dei non eletti della stessa lista del consigliere sospeso ma quello dell’art. 53 del dlgs citato, il quale inequivocabilmente prevede che il vicesindaco sostituisce il sindaco -in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59-.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Prefettura ha inoltrato un quesito in merito alla applicabilità dell'art. 45 del d.lgs. n. 267/2000alla ipotesi della sospensione del Sindaco, disposta ai sensi dell' art. 59 del d.lgs. citato.
Nello specifico, .. risultato primo non eletto alle elezioni del Comune di .., ha chiesto di essere nominato consigliere comunale supplente ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.267/2000, in riferimento al periodo di sospensione del Sindaco.
La disposizione da ultimo citata, al comma 2, dispone che -nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59, il consiglio (.) procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti-.
Tuttavia, come osservato anche da codesta Prefettura, la fattispecie in questione, relativa alla sospensione del Sindaco, non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 45, ma in quello dell'art. 53, il quale inequivocabilmente prevede che il vicesindaco sostituisce il sindaco -in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59-.
Pertanto, la disciplina dell'art. 45, che si riferisce unicamente ai consiglieri comunali, non può trovare applicazione in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del sindaco, il quale è sicuramente componente del consiglio comunale, ma non consigliere comunale.