Il comma 6, del D.lgs 165/2001, nello stabilire che la durata degli incarichi di funzione dirigenziale non può eccedere il termine di cinque anni, nulla dispone in merito al rinnovo degli stessi, pertanto spetta all’Amministrazione valutare attentamente l’opportunità di procedere al rinnovo dei predetti incarichi.
OGGETTO: durata del contratto a tempo determinato per il personale di categoria dirigenziale (art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001 e art. 10, comma 4 Dlgs 368/2001)
Con una nota un dirigente del settore sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane di un Comune, ha formulato un quesito in ordine alla durata dei contratti a tempo determinato sottoscritti con i propri dipendenti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, e dell'art. 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali. In particolare, è stato chiesto se, scaduto il termine quinquennale previsto dal richiamato comma 6 e dall'art. 10, comma 4, del Dlgs 368/2001, i medesimi dipendenti possano essere destinatari di un nuovo incarico dirigenziale con la sottoscrizione di un nuovo contratto.
Al riguardo si fa presente che il citato comma 6, nello stabilire, tra l'atro, che la durata degli incarichi di funzione dirigenziale non può eccedere il termine di cinque anni, nulla dispone in merito al rinnovo degli stessi. Pertanto, spetterà a codesta Amministrazione valutare attentamente l'opportunità e la necessità, in presenza di particolari esigenze e per l'espletamento di funzioni peculiari, di procedere al rinnovo dei predetti incarichi
Per completezza si rammenta che l'art. 4 ter, comma 13, del DL 16/2012, convertito in legge 44/2012 ha introdotto, al surrichiamato art. 19, il comma 6-quater con il quale è stato stabilito che per gli enti locali il limite massimo degli incarichi a contratto, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 è pari al 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Tale limite è elevato al 20% o al 13% rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti. Il medesimo comma 6-quater, inoltre, dispone che, in via transitoria e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali dell'ente, i predetti limiti possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare per una sola volta gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del predetto comma 6-quater e in scadenza entro il 31.12.2012. La stessa disposizione, nell'introdurre una sorta di sanatoria dei predetti incarichi, qualora gli stessi siano stati conferiti in misura maggiore rispetto ai predetti nuovi limiti, impone, tuttavia, agli enti di adottare atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali stabilite nella norma in commento.