L’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs 165/2001 prevede che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata e che alla scadenza di tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziative e decisione. Il comma 3 ter dell’art. 40 dispone che al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga un accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione
OGGETTO: Mancato accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo.
Con una nota un Segretario di un Comune, nel rappresentare che quell'Amministrazione non ha raggiunto un accordo con le OO:SS. per la destinazione del fondo incentivante, ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla adozione unilaterale dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'art. 40, comma 3ter del DLGS 165/2001, ed in caso positivo, quale sia la valenza temporale di detti atti in caso di mancato accordo, tenuto conto anche della disposizione contenuta nel comma 3bis del medesimo articolo 40.
Al riguardo, acquisito in merito il parere del dipartimento della Funzione Pubblica si fa presente che l'art. 40, comma 3 bis del Dlgs 165/2001 prevede che 'i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata' e che alla scadenza di tale termine, 'le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione'.
Il comma 3 ter del medesimo art. 40 dispone che 'al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga un accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.'
Le due disposizioni, a parere del Dipartimento, disciplinano fattispecie diverse.
Il richiamato comma 3 bis, nel ribadire il carattere di doverosità della contrattazione integrativa, stabilisce che i contratti collettivi sono tenuti a prevedere un termine per la conclusione delle sessioni negoziali, alla scadenza delle quali le parti riassumono le proprie prerogative negoziali, secondo un modello già previsto dai vigenti CCNL che individua, per alcuni istituti, altrettante ipotesi di contrattazione collettiva a 'termine'. Tale modello viene esteso e generalizzato per via legislativa. In tal caso, quindi, il presupposto abilitante del potere unilaterale dell'amministrazione è costituito dal mero decorso del termine fissato dal contratto nazionale. In questa ipotesi, peraltro, la determinazione dell'amministrazione assume carattere potenzialmente definitivo.
Il successivo comma 3 ter, invece, definisce una distinta fattispecie in cui il potere della pubblica amministrazione, e quindi la facoltà di assumere un determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo, trova il suo presupposto nella necessità e nell'urgenza di provvedere per la salvaguardia di un interesse pubblico che rischierebbe di subire pregiudizio in caso di stasi prolungata o ulteriore del negoziato. In questo caso la determinazione sostitutiva assume carattere dichiaratamente provvisorio. La norma de qua risulta, quindi, immediatamente applicabile. Per cui l'amministrazione alle condizioni determinate dalla norma primaria, può operare tramite atto unilaterale (Trib. Verona, sez lav., 21 aprile 2011).
Detta norma, pertanto, abilita l'Amministrazione ad adottare le delibere necessarie per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. A tale proposito, il predetto Dipartimento, ha richiamato la necessità che in dette delibere risultino chiaramente i presupposti di interesse pubblico che hanno reso necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo nonché la stessa circostanza del mancato accordo in relazione all'esperimento di tutti i tentativi necessari per il suo raggiungimento.
Inoltre, lo stesso Dipartimento ha evidenziato che, in ragione della provvisorietà dell'atto unilaterale, l'Amministrazione deve provare periodicamente, secondo i canoni di correttezza e buona fede, a riaprire le trattative per una definizione consensuale dell'istituto, considerato che: 'l'atto unilaterale si sostanzia in un provvedimento provvisorio ed urgente funzionale a colmare il vuoto normativo generato dall'assenza dell'accordo tra le parti collettive.. con l'auspicio di una pronta riattivazione delle trattative'(Trib. Civile e penale di Vigevano-R.G.n. 425/2011 Lav. Del. 27/10/2011).
Da ultimo il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica ha rammentato che agli atti unilaterali, adottati ai sensi del comma 3 ter dell'art. 40, si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall'art. 40 bis del Dlgs165/2011.