Una Amministrazione ha chiesto di conoscere se l’attività svolta dai Responsabili degli uffici del settore collaudi e del settore tecnico, sono componenti di diritto della commissione collaudi degli impianti di distribuzione carburanti, possa considera

Territorio e autonomie locali
23 Luglio 2012
Categoria 
14.04 Trattamento economico
Sintesi/Massima 

Il Consiglio di Stato con il parere n. 173 del 4.5.2005, materia di trattamento economico dei dirigenti e della sua onnicomprensività, ha evidenziato che lo stesso, deve remunerare tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione d’ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Secondo l’Alto Consesso con la privatizzazione del rapporto di impiego, ai dirigenti è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Pertanto esclusa la possibilità di corrispondere i gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, tenuto altresì conto che l’attività svolta dal citato personale non si configura come attività consulenziale, bensì come attività d’istituto strettamente connessa all’incarico ricoperto.

Testo 

OGGETTO: Commissioni collaudi carburanti e trattamento economico personale dipendente. Richiesta di parere.

Una Amministrazione con una nota ha chiesto di conoscere se l'attività svolta dai Responsabili degli Uffici del Settore Collaudi e del Settore Tecnico, che a norma dell'art. 9 di una L.R., sono componenti di diritto della Commissione collaudi degli impianti di distribuzione carburanti, possa considerarsi attività consulenziale e, quindi, dare luogo alla corresponsione dei gettoni di presenza previsti, oppure se la stessa sia riconducibile ai compiti d'istituto ordinariamente spettanti al predetto personale da svolgersi durante l'orario di lavoro, come avviene per il personale della Protezione civile e dell'Agenzia delle Dogane.
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, con il parere n. 173 del 4.5.2005, materia di trattamento economico dei dirigenti e della sua onnicomprensività, ha evidenziato che lo stesso, secondo il principio di onnicomprensività che regola il trattamento economico spettante al dirigente pubblico, deve remunerare tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione d'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Secondo l'Alto Consesso, infatti, con la privatizzazione del rapporto di impiego, ai dirigenti è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, restando demandata agli organi di governo la funzione di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Un simile cambiamento di prospettiva ha sensibilmente accentuato, secondo il Consiglio di Stato, l'ambito delle pur ampie responsabilità attribuite alla dirigenza; tuttavia lo strumento contrattuale dei singoli rapporti di lavoro ha coerentemente consentito non solo di rapportare la retribuzione all'impiego ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizione organiche, ma anche di corrispondere un trattamento economico accessorio, retribuzione di posizione e di risultato, collegato e graduato in base ai risultati effettivamente conseguiti nell'espletamento dell'attività dirigenziale.
Tali considerazioni valgono anche per i titolari di posizione organizzativa per i quali vige il medesimo principio di onnicomprensività. Peraltro, è bene rammentare che tale principio si è affermato per tutto il personale dipendente da una amministrazione pubblica per il quale possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi solo se previsti da specifiche norme di legge o contrattuali (cfr.Corte dei Conti Sez. Reg. Lomb. N. 259/2012/Par.).
Si deve ritenere, pertanto, esclusa la possibilità di corrispondere i gettoni di presenza ai componenti delle citate commissioni di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa stante le considerazioni suespresse e tenuto conto, altresì, che l'attività svolta dal citato personale non si configura come attività consulenziale, bensì come attività d'istituto strettamente connessa all'incarico ricoperto.