INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI SINDACO E QUELLA DI PRESIDENTE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA

Territorio e autonomie locali
20 Aprile 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Una causa di incompatibilità potrebbe configurarsi in base all’art.63, comma 1, n.1 del T.U.O.E.L., qualora risulti che la società riceva in via continuativa la sovvenzione, purchè quest’ultima sia in tutto o in parte facoltativa e la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate della società.Un'altra causa potrebbe configuarsi in base all’ipotesi di cui al n.2 del comma 1 del citato art.63, qualora risulti dall’analisi dell’eventuale convenzione stipulata con il Comune, che la società “ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell’interesse del Comune”, ovvero che si tratti di impresa volta al profitto di privati, sovvenzionata dal Comune in modo continuativo, qualora la sovvenzione non sia dovuta in forza di una legge dello Stato o della regione.

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/63
OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla compatibilità tra la carica di amministratore degli enti locali e cariche sociali. Art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di presidente di una società sportiva che avrebbe in concessione beni comunali, oltre a ricevere dal Comune aiuti economici sotto forma di contributi.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che gli elementi prodotti in merito alla natura della suddetta società ed ai suoi rapporti con il Comune non appaiono sufficienti per poter esprimere una compiuta valutazione in ordine alla sussistenza o meno della suddetta causa di incompatibilità.
Quest'ultima potrebbe anzitutto configurarsi in base all'art.63, comma 1, n.1 del T.U.O.E.L., qualora risulti che la suddetta società riceva in via continuativa la suddetta sovvenzione, purchè quest'ultima sia in tutto o in parte facoltativa e la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate della società.
Una causa ostativa all'esercizio del mandato potrebbe altresì configuarsi in base all'ipotesi di cui al n.2 del comma 1 del citato art.63, qualora risulti dall'analisi dell'eventuale convenzione stipulata con il Comune, che la società 'ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del Comune', ovvero che si tratti di impresa volta al profitto di privati, sovvenzionata dal Comune in modo continuativo, qualora la sovvenzione non sia dovuta in forza di una legge dello Stato o della regione.
E' altresì necessario accertare se il consiglio comunale si sia già espresso sulla suddetta posizione del sindaco, in sede di convalida degli eletti o, successivamente, in esito alla procedura prevista dall'art.69 del citato testo unico.
In tal caso, infatti, si ritiene che il parere richiesto, implicando un giudizio sulla legittimità degli atti adottati e dei comportamenti tenuti, esuli dall'ambito delle competenze di questa Amministrazione nei rapporti con gli enti locali.
L'attività consultiva a favore degli enti locali, per sua natura, deve precedere, infatti, l'adozione degli atti, traducendosi altrimenti in una verifica che è operabile soltanto dai competenti organi giurisdizionali in presenza dei prescritti requisiti sostanziali e procedurali.