La legge regionale della Liguria di riordino delle comunità montane n. 24 del 4 luglio 2008 ha introdotto, con l’art. 23, disposizioni in materia di controllo sugli organi delle comunità montane.
Di conseguenza si ritiene che, in presenza di una puntuale normativa regionale, il citato art. 141 non sia applicabile alle comunità montane della Regione Liguria.
Class. 15900/TU/00/141-193 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
Oggetto: Mancata approvazione bilancio di previsione e mancata salvaguardia equilibri di bilancio delle comunità montane. Quesito.
Si fa riferimento alla mail sopradistinta, con la quale viene richiesto il parere di questo Ministero sull'applicabilità, per le comunità montane, della procedura di scioglimento di cui all'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e di mancata verifica degli equilibri di bilancio.
Al riguardo, si premette che in materia di scioglimento degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione, l'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267/2000 dispone al comma 8 che, ove non diversamente previsto dalle leggi regionali, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1ed ai consorzi tra enti locali.
Nella fattispecie, come richiamato da codesta Prefettura, la legge regionale di riordino delle comunità montane n. 24 del 4 luglio 2008 ha introdotto, con l'art. 23, disposizioni in materia di controllo sugli organi delle comunità montane.
Di conseguenza si ritiene che, in presenza di una puntuale normativa regionale, il citato art. 141 non sia applicabile alle comunità montane della Regione Liguria.