AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DELLA PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Territorio e autonomie locali
27 Ottobre 2010
Categoria 
11.01.09 Mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio
Sintesi/Massima 

L'EVENTUALE PROVVEDIMENTO DISSOLUTORIO E' SUBORDINATO SEMPRE ALLA PREVIA DIFFIDA AL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTRE DEL PREFETTO. ESAURITA LA FASE DLLA DIFFIDA OCCORRE ATENDERE L'ESITO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO. GLI ESTREMI PER L'ADOZIONE DELLA MISURA DI RIGORE SI CONFIGURERANNO SOLO QUANDO VERRANO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DA PARTE DEL COMMISARIO AD ACTA.

Testo 

Class. 15900/TU/00/141-193 Roma,

Alla c.a. del sig.
(Rif. e-mail del 4 ottobre 2010)

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2010. Quesito.

Si fa riferimento alla mail sopradistinta, con la quale è stato chiesto se in caso di mancata approvazione della presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, deliberata dal consiglio comunale, sia possibile avviare la procedura di scioglimento ex art. 141 del Testo unico senza la preventiva diffida al consiglio comunale.
Al riguardo, si rappresenta che ai fini della procedura sanzionatoria, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 141, comma 2 e 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, il legislatore non ha inteso dare rilevanza ai motivi che hanno condotto alla mancata presa d'atto della permanenza degli equilibri di bilancio, ma solo al dato obiettivo della mancata adozione, entro il termine prescritto dalla legge, dei necessari provvedimenti di riequilibrio di bilancio.
Al verificarsi di tale evento, la norma prevede che il Prefetto debba procedere a diffidare il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, ad approvare il fondamentale documento contabile e di procedere in caso di inadempimento, qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l'organo deputato ad intervenire in via sostitutiva, a nominare un commissario che provveda al riguardo.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha peraltro chiarito che 'la legge non collega all'inosservanza del termine ordinario di cui all'art. 175 alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza ad un'intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio.' (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826).
Considerata la gravità del provvedimento di scioglimento è peraltro comprensibile che il legislatore abbia voluto, a garanzia dell'autonomia dell'ente ed in applicazione del principio costituzionale di leale collaborazione, subordinare sempre alla previa diffida l'eventuale provvedimento dissolutorio, come peraltro è previsto per l'altra ipotesi di scioglimento derivante da 'gravi e persistenti violazioni di legge'.
Ciò posto, esaurita infruttuosamente anche la fase della diffida, ai fini dell'ulteriore corso della proposta di scioglimento occorrerà attendere l'esito dell'intervento sostitutivo.
Solo laddove verrà accertata la sussistenza dello squilibrio di bilancio e quindi verranno adottati i provvedimenti conseguenti da parte del commissario ad acta, si configureranno gli estremi per l'adozione della misura di rigore.