Facoltà assunzionali – per comune non rispettoso patto stabilità interno anno 2009 – applicazione art. 76, comma 4, legge 133/2008, chiede se può procedere al conferimento di incarichi professionali ex art. 2230 del c.c. per sopperire a necessità

Territorio e autonomie locali
19 Ottobre 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Detto ente non può procedere al convenzionamento del servizio con altro ente ostando il parere Corte dei Conti Veneto, sez. controllo n. 6/2010 ritenendo detto convenzionamento rientrante nel divieto di cui all’art. 76, comma 4 legge 133/2008. Pertanto anche il conferimento di incarichi professionali ex art. 2230 c.c. può considerarsi elusivo del predetto divieto, tenuto conto che detto ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2009.

Testo 

OGGETTO:mancato rispetto del patto di stabilità interno, applicazione art. 76, comma 4, della legge 133/2008.

Si fa riferimento ad una nota con la quale il Sindaco di un Comune, nel far presente di non aver rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2009, ha chiesto di conoscere se possa procedere al conferimento di incarichi professionali ex art. 2230 del c.c. per sopperire alle necessità del servizio di assistenza sociale o se tale conferimento si ponga in contrasto con la normativa in oggetto indicata, tenuto conto che non può procedere al convenzionamento del servizio con un altro ente ostando il parere della Corte dei Conti Veneto, sez. controllo, n. 6/2010, che ha ritenuto detto convenzionamento rientrante nel divieto di cui all'art. 76, comma 4 della legge 133/2008.
Al riguardo, si fa presente che, com'è noto, il citato art. 76, comma 4 espressamente prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Inoltre, il medesimo comma pone il divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino elusivi di detta normativa.
La richiamata disposizione è chiara nello stabilire un divieto assunzionale assoluto per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, divieto ribadito dall'art. 14, comma 7 della legge 30.7.2010 n. 122 ed esteso agli enti che non osservano le disposizioni contenute nel medesimo art. 7.
Stante la richiamata normativa si deve, pertanto, ritenere che anche il conferimento di incarichi professionali ex art. 2230 c.c. possano considerarsi elusivi del predetto divieto, tenuto conto che codesto ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009.