Utilizzo quota proventi, art. 208, comma 5 bis, introdotto dalla legge 120/2010, del d.lgs 285/1992 e s.m.i., per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato nonché al finanziamento di progetti di potenziamento dei serv

Territorio e autonomie locali
12 Ottobre 2010
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

Lo scrivente Ministero ha ritenuto, con circolare FL n. 5/2007 dell’ 8.3.2007, che le spese sostenute per assunzioni stagionali effettuate ai sensi dell’art. 203, in quanto finanziate da uno specifico fondo, non concorrevano ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale. Tale orientamento confermato dalla Corte dei Conti, sez. regionale controllo per il Piemonte, con delibera n. 37 del 19.5.2010.

Testo 

OGGETTO: utilizzo dei proventi di cui all'art. 208, comma 5, del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.

Con una nota un Comune ha chiesto di conoscere se la quota dei proventi di cui all'art. 208, comma 5 bis introdotto dalla legge 120/2010, del Dlgs 285/1992, che può essere destinata anche all'assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato nonché al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi per il controllo della sicurezza urbana, concorra ai fini della determinazione della spesa complessiva del personale ovvero se la stessa debba essere esclusa dal computo di detta spesa.
Al riguardo, si fa presente che già in passato lo scrivente Ministero ha ritenuto, con circolare FL n. 5/2007 dell'8.3.2007 richiamata anche dal Comune, che le spese sostenute per le assunzioni stagionali effettuate ai sensi del citato art. 208, in quanto finanziate da uno specifico fondo, non concorrevano ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale. Tale orientamento è stato, di recente, confermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la delibera n. 37 del 19 maggio 2010. In particolare, detta sezione, nel richiamare le linee guida approvate dalla sezione delle autonomie n. 9/AUT/2010INPR del 30 marzo 2010, ha precisato che la disposizione contenuta nel richiamato comma 5 bis dell'art. 208, è stata introdotta allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze del servizio della polizia municipale, tenuto conto dei vincoli alle assunzioni cui sono soggetti gli enti locali.
Conseguentemente, secondo l'interpretazione fornita dalla predetta Corte, le risorse utilizzate per dette assunzioni non concorrono alla determinazione della spesa complessiva del personale e sono da escludersi dal computo di detta spesa ai sensi dei commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge 296/2006.