INDENNITA' DI FUNZIONE PER UN ASSESSORE DI UN UNIONE DEI COMUNI CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALEI

Territorio e autonomie locali
4 Ottobre 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, concernente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Il citato decreto prevede, tra l’altro, l’abolizione di qualsiasi forma di emolumento per gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni.Pertanto, l'assessore di una Unione di Comuni non ha diritto al percepimento di alcun compenso per la predetta carica.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 4 ottobre 2010

AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione.

Si fa seguito alla nota pari numero del 30 aprile 2010, con la quale era stato fornito il parere di questo Ministero in merito alla corresponsione dell'indennità di funzione per un assessore di un Unione dei Comuni che ricopre anche la carica di consigliere comunale.
Con riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti avanzata con la nota sopradistinta, si rappresenta che, da ultimo, è intervenuto, sulla disciplina che regola il trattamento economico spettante agli amministratori degli enti locali, il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, concernente 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'.
Il citato decreto prevede, tra l'altro, l'abolizione di qualsiasi forma di emolumento per gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni.
Pertanto, l'amministratore autore del quesito, assessore di una Unione di Comuni, non ha diritto al percepimento di alcun compenso per la predetta carica.

IL DIRETTORE CENTRALE