Sospensione cautelare da servizio (sensi art. 27, comma 2, CCNL 6.7.1995, modificato da art. 27, CCNL 22.1.2004) dipendente sottoposto a procedimento penale per reati cui artt. 480 e 495 c.p. - Gravità citati reati, giustificativa licenziamento senza pr

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1 Aprile 2010
Categoria 
15.09.08 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Sintesi/Massima 

Disapplicazione art. 27 da art. 5, CCNL 11.4.2008 - Legittimità avviamento procedimento disciplinare confronti suddetto dipendente e contestuale disposizione sospensione cautelare da servizio, in presenza presupposti previsti da art. 5, comma 2, citato CCNL 11.4.2008 - Possibilità considerare suindicati reati rientranti in ipotesi prevista art. 3, commi 7 e 8, suddetto CCNL 11.4.2008 (disapplicativo del menzionato art. 25, CCNL 6.7.1995).

Testo 

Con una nota, è stato chiesto di conoscere se sia possibile procedere, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCNL 6.7.1995, modificato dall'art. 27 CCNL 22.1.2004, alla sospensione cautelare dal servizio di un dipendente sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 480 e 495 c.p. e se detti reati siano da considerarsi gravi tanto da giustificare il licenziamento senza preavviso, ex art. 25, comma 8 del citato CCNL 6.7.1995, in caso di condanna.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 27 è stato disapplicato dall'art. 5 del CCNL 11.4.2008 disciplinante la sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il comma 2 di detto articolo dispone che il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del medesimo CCNL 14.4.2008, che ha disapplicato il suddetto art. 25 del CCNL 6.7.1995.
Su tale disciplina, com'è noto, si è innestata la nuova normativa introdotta dal Dlgs 150/2009. Invero, l'art. 69 di detto decreto legislativo ha aggiunto all'art. 55 del D.Lgs 165/2001 anche l'art. 55 ter, concernente i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Detto articolo ha stabilito il principio secondo cui il procedimento disciplinare, che abbia per oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Il medesimo articolo prevede poi che per l'infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55 bis primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare. Viceversa per le infrazioni di maggiore gravità, ovvero per quelle punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo comma del citato art. 55 bis, il medesimo art. 55 ter prevede che l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
Dal quadro normativo sopra delineato si evince che si deve avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente di cui trattasi, procedendo, nel contempo, a disporre la sospensione cautelare dal servizio del medesimo dipendente, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 11.4.2008. Nell'ambito del procedimento disciplinare dovrà essere valutata la possibilità della sua sospensione, che potrebbe avvenire in presenza delle ipotesi previste dal richiamato art. 55 ter. Inoltre, nel procedimento disciplinare dovrà, essere considerato non solo il fatto addebitato ma anche se detto fatto è direttamente inerente all'espletamento delle funzioni attribuite al dipendente, nonchè la condotta tenuta durante l'intero rapporto lavorativo, al fine di pervenire all'applicazione di una corretta sanzione disciplinare. Per quanto attiene l'ulteriore quesito circa la possibilità di considerare i reati contro la fede pubblica commessi in servizio come gravi reati, tali da giustificare, in caso di condanna, il licenziamento senza preavviso, si ritiene che gli stessi potrebbero rientrare nell'ipotesi prevista al comma 8, lett.c) punto 2 dell'art. 3 del suddetto CCNL 11.4.2008.