SULL'ART. 84 INCIDE L'ART 77BIS C.13 DELLA LEGGE 112/2008 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008.
IL RIMBORSO PER LE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI E' CALCOLATO SULLA BASE DI 1/5 DEL COSTO DELLA BENZINA PER OGNI CHILOMETRO.
SONO ESCLUSI DALLA SUA APPLICAZIONE IL SINDACO E I COMPONENTI DEGLI ORGANIESECUTIVI,TUTTAVIA L'ENTE NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' DI AUTORGANIZZAZIONE PUO' STABILIRE LE MODALITA' DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL SINDACO.
Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma , 30 marzo 2010
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OGGETTO: Quesito in merito al rimborso delle spese di viaggio ai Sindaci.
Con l'allegata nota il ' .......' ha chiesto come debba essere calcolato il rimborso delle spese di viaggio per i sindaci che si recano fuori sede per le convocazioni da parte di enti sovra comunali.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione del capo dell'Amministrazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l' art.77 bis, comma 13, del decreto legge n.112/2008 ( come convertito dalla legge n.133/2008), il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma debbano escludersi dalla sua applicazione il Sindaco e i componenti degli organi esecutivi comunali.
Tuttavia il Comune, tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. ' costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi, in tal senso, la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n. 112/2008), potrà autonomamente determinarsi, nell'esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'associazione in questione, valutando l'opportunità di informare il Comune di ......