NEL CASO DI SEDUTA DESERTA NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA - SI POSSONO FRUIRE I PERMESSI DI CUI ALL'ART.79 DOCUMENTANDO L'ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO CON LA SOLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Class. n. 15900/TU/00/ 79-80-82-83 Roma, 25 marzo 2010
OGGETTO: Quesito su art.79 - 80 -82-83 del T.U.O.E.L..
Si fa riferimento alla nota sopradistinta , con la quale codesto Ente ha formulato due quesiti.
Con il primo quesito ha chiesto di sapere, nel caso in cui la seduta di un organo collegiale regolarmente convocata non possa svolgersi per mancanza del numero legale o per altri motivi, se :
-il consigliere comunale, presente all'appello, abbia diritto al gettone di presenza;
- al medesimo possa essere rilasciata attestazione della presenza ai fini del permesso retribuito con il conseguente onere per l'Ente di rimborsare, al datore di lavoro del dipendente che ricopre la carica di consigliere, i relativi oneri ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.O.E.L);
- in caso di riconoscimento del permesso retribuito, il consigliere possa fruire dell'intera giornata o assentarsi solo per l'effettiva durata della seduta dichiarata deserta e per la frazione di tempo necessaria per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.
Al riguardo, si rappresenta che ai sensi del vigente art. 82, comma 11, del T.U.O.E.L., così come modificato da ultimo dall'art.76, comma 3, del D.L.n.112/2008 , convertito nella legge di conversione n.133/2008, la corresponsione del gettone di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, pertanto nel caso di seduta dichiarata deserta non si ritiene possa essere corrisposto alcun gettone.
Inoltre si precisa che i permessi retribuiti per i componenti dei consigli sono disciplinati esclusivamente dall'art.79, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.267/00, ai quali si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Occorre evidenziare che, comunque, il lavoratore dipendente, componente dei consigli comunali, potrà fruire dei permessi retribuiti, previsti dal comma 1 del succitato articolo, per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Quanto sopra a prescindere sia dalla durata delle riunioni consiliari , sia dall'orario di convocazione che dall'effettiva partecipazione dell'amministratore alle sedute, considerato che eventuali assenze possono rivestire significato politico. L'amministratore potrà disporre degli ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il lavoratore dipendente dovrà comunque documentare , come prescritto dal comma 6 del citato art.79 , mediante attestazione dell'ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti e, in caso di non partecipazione alle sedute, sarà sufficiente la sola convocazione del consiglio comunale
Nel caso prospettato il consigliere comunale, poiché la seduta è stata dichiarata deserta, potrà per i motivi sopraesposti fruire del permesso retribuito di cui all'art.79, comma 1, T.U.O.E.L. che consente di assentarsi per l'intera giornata , documentando il permesso con la sola convocazione del consiglio comunale.
Conseguentemente l'Ente è tenuto a rimborsare gli oneri di cui all'art.80 del T.U.O.E.L. al datore di lavoro per la giornata di assenza del lavoratore, a prescindere dall'effettiva partecipazione dell'amministratore alla seduta.
Con il secondo quesito l'Ente ha chiesto se spetti la corresponsione del gettone di presenza al consigliere comunale che è anche assessore provinciale, per la cui carica il medesimo percepisce l'indennità di funzione , tenuto conto che l'art.83 del T.U.O.E.L. non prevede tale divieto.
Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il parere n.84597 del 31 luglio 2009, ha ritenuto che l'intervenuta abrogazione del comma 6 dell'articolo 82 del T.U.O.E.L. determini come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi; l'abrogazione del comma 6, infatti, deve essere considerata come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere il cumulo. L'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere l'abrogazione priva di efficacia concreta, vanificando il citato intento.