Fruizione - responsabile settore - periodo spettante ferie pregresse (da 1998 a 2008) rinviate, fino a 2006, per esigenze servizio - Possibile monetizzazione delle stesse - Rinvio anche per i 4 giorni annuali festività soppresse.

Territorio e autonomie locali
22 Marzo 2010
Categoria 
15.03.04 Ferie
Sintesi/Massima 

sussistenza o meno, per citato dipendente, diritto fruizione predette ferie - Corretta gestione (da parte ente) istituto ferie in applicazione norme contrattuali stabilenti precisi limiti temporali per godimento medesime (art. 18, comma 12, CCNL 6.7.1995) e la non monetizzazione delle stesse (comma 9), nonché Dei 4 giorni relativi festività soppresse (comma 6) - Titolo(per dipendente) godimento ferie pregresse, ed assimilati giorni festività soppresse - anche frazionate mediante collocamento d’ufficio - stante diritto indisponibile costituzionalmente garantito ed irrinunciabile.

Testo 

Un Segretario comunale, nel far presente che il responsabile del settore affari generali, non ha fruito dall'anno 1998 al 2008 del periodo di ferie spettanti, in quanto le stesse gli sono state rinviate, fino all'anno 2006, dal Sindaco per motivi di servizio, ha chiesto di conoscere se sussista ancora il diritto del dipendente a usufruire delle predette ferie, giusto anche il disposto dell'art. 10 del Dlgs 66/2003. Poiché, a seguito del diniego del dipendente di usufruire delle ferie pregresse il citato segretario ne ha disposto il collocamento d'ufficio, a far data dal 1.10.2009, è stato domandato se il predetto dipendente ne abbia comunque titolo. E' stato, inoltre, chiesto se il rinvio delle ferie riguardi anche i 4 giorni annuali di festività soppresse.
Al riguardo, si fa presente che la normativa cui fare riferimento è quella contenuta nell'art. 18 del CCNL 6.7.1995. Il comma 9 di detto articolo, nel ricalcare il principio costituzionale secondo cui le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, dispone che le stesse non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Tale comma espressamente dispone che 'fermo restando il disposto del comma 9 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse'. Inoltre, il comma 12 del medesimo art. 18 stabilisce che se per indifferibili esigenze di servizio non è stato possibile godere delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Su tale normativa si innesta quella contenuta del Dlgs 66/2003 la quale ha introdotto il divieto di monetizzazione del periodo di ferie. Invero, l'art. 10 comma 2 del D.lgs 66/2003, come modificato dal D.lgs 213/2004, dispone espressamente che il periodo annuale di ferie retribuite di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che il divieto di monetizzare il periodo minimo di 4 settimane nel corso del rapporto di lavoro si applica con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 66/2003 (29 aprile 2003). Per le ferie maturate prima di tale data troverà applicazione la previgente normativa contrattuale.
Dalla richiamata disciplina si evince chiaramente che il pagamento sostitutivo delle ferie, nella misura prevista dall'art. 10 del CCNL 5.10.2001, può avvenire solamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto, relativamente alle ferie non godute dal dipendente per ragioni di servizio.
Pertanto, non risulta possibile accumulare le ferie non godute nel corso degli anni per una loro futura liquidazione, tenuto conto che le norme contrattuali stabiliscono, per contro, precisi limiti temporali entro i quali usufruire delle ferie. A tal proposito, occorre evidenziare come gli enti, in base alle vigenti disposizioni, siano tenuti a porre in essere tutte quelle accortezze nella gestione del personale atte ad assicurare ai dipendenti il godimento del diritto alle ferie tramite apposita programmazione delle stesse, ovvero anche ricorrendo all'assegnazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2109 c.c..
Ciò posto, poiché le ferie costituiscono un diritto indisponibile costituzionalmente garantito ed irrinunciabile, si deve ritenere che la situazione evidenziata presenta aspetti patologici della disciplina delle ferie. Infatti, l'ente doveva, in ogni caso, assicurare la fruizione del diritto del dipendente, attraverso una gestione responsabile dell'istituto delle ferie. Conseguentemente, si è dell'avviso che il dipendente di cui trattasi abbia comunque titolo a godere delle ferie pregresse, che potrebbero essere concesse anche in modo frazionato, ovvero disponendone il collocamento d'ufficio. Eventuali ferie che dovessero residuare al momento del collocamento in quiescenza troveranno la loro disciplina nei limiti di quanto disposto dalla richiamata normativa.
Per quanto riguarda i 4 giorni relativi alle festività soppresse si fa presente che il citato art. 18, comma 6 del CCNL 6.7.1995, contrattualizzando gli effetti della legge 937/1977, stabilisce che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell'anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche di ulteriori 4 giorni di riposo. Pertanto, poiché le predette giornate sono state qualificate come giornate di riposo, le stesse sono state sostanzialmente assimilate alle ferie. Ciò si desume anche dall'art. 52, comma 5, del CCNL 14.9.2000, il quale prevede espressamente che in caso di mancata fruizione delle 4 giornate di riposo, ex art 18, al dipendente deve essere corrisposto lo stesso trattamento economico previsto per i giorni di ferie. Ne consegue che, qualora dette giornate non sono state fruite per ragioni di servizio, le stesse dovranno essere godute dal dipendente.