Destinazione residua somma fondo produttività (seguito accordo decentrato integrativo 2006/2009) progressioni economiche orizzontali nei confronti tutti aventi titolo, senza applicazione sbarramento 60% previsto da CCDI per anno 2005.

Territorio e autonomie locali
18 Marzo 2010
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno, suddetta attribuzione a tutto personale in servizio - Applicazione art. 5, comma 2, CCNL del 31.3.1999, stante sottoscrizione CCDI 2006/2009 in vigenza disciplina contenuta medesimo (selezione personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici e solo nel limite risorse disponibili espressamente assegnate per tale finalità) - Applicazione nuova disciplina prevista D. Lgs 150/2009, nel rispetto art. 31 medesimo decreto legislativo.

Testo 

Il Segretario generale di un comune ha rappresentato presunte irregolarità nell'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali. In particolare è stato evidenziato che il CCDI per l'anno 2005 aveva previsto per la progressione orizzontale uno sbarramento del 60% del personale avente titolo, fatto salvo il raggiungimento nella valutazione del punteggio minimo. Con successivo accordo decentrato integrativo 2006/2009, stipulato in data 21 settembre 2009, è stata destinata la residua somma del fondo di produttività alle progressioni economiche orizzontali nei confronti di tutti gli aventi titolo, eliminando così di fatto lo sbarramento del 60% previsto nel precedente accordo. Conseguentemente il predetto segretario ha chiesto di conoscere se sia legittima l'attribuzione della posizione economica a 'pioggia' senza l'applicazione di alcun 'sbarramento' al numero dei dipendenti ammessi alla stessa.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che il CCDI 2006/2009 è stato sottoscritto in vigenza della disciplina contenuta al comma 2, dell'art. 5 del CCNL 31.3.1999, secondo la quale la progressione economica all'interno della categoria deve realizzarsi attraverso una procedura selettiva fondata sulla valutazione del dirigente in base ai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata. Detta valutazione deve essere effettuata alla fine di ogni periodo annuale di riferimento e la decorrenza per l'attribuzione del beneficio economico è stabilita alla data del 1° gennaio dell'anno oggetto di valutazione. La progressione in questione può avvenire solo nel limite delle risorse disponibili espressamente assegnate per tale finalità.
Alla suddetta procedura possono, quindi, partecipare tutti i dipendenti in possesso dei requisiti stabiliti in sede di contrattazione decentrata per il numero di posizioni economiche attribuibili in base alla capienza del relativo fondo.
Conseguentemente, non si ritiene conforme alla richiamata disciplina contrattuale la previsione contenuta nel citato accordo decentrato del 2005, che prevedeva l'attribuzione delle posizioni economiche nella misura del 60% degli aventi titolo, misura che sarebbe prevista solo per le progressioni verticali del personale ex art. 4 del medesimo CCNL del 31.3.1999. Detto articolo, infatti, dispone che le procedure selettive verticali avvengano nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della relativa categoria, che non siano destinati all'accesso dall'esterno, misura che, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2002, non può essere inferiore al 50% dei posti previsti in ciascuna categoria.
Dalle considerazioni suesposte si evince chiaramente che, come, peraltro, sostenuto dall'Aran, le progressioni economiche orizzontali non possono essere concesse indistintamente a tutto il personale in servizio, in quanto in contrasto con la disciplina del richiamato art. 5 del CCNL 31.3.1999, che invece presuppone una selezione del personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici. Quindi, la presenza, nell'ambito degli accordi decentrati, di clausole atte a favorire tutto il personale può costituire causa di nullità delle stesse.
Sembrerebbe, pertanto, opportuno procedere ad una revisione dell'accordo decentrato 2006/2009, al fine di conformarlo alle previsioni contrattuali, come sopra evidenziate. Sarà, pertanto, necessario indire una nuova procedura di selezione, sulla base del numero delle posizioni economiche attribuibili, al fine di stilare una nuova graduatoria di merito.
Ad ogni buon conto si soggiunge che, con l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 è stata introdotta una nuova disciplina in merito alle progressioni economiche ed alle progressioni di carriera, cui le amministrazioni locali, a norma dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo, dovranno adeguare i propri ordinamenti entro il termine del 31.12.2010.