Sussistenza o meno, obbligo corrispondere - dirigenti transitati da Regione a Provincia - intere somme, all’uopo trasferite dalla stessa per copertura oneri relativi retribuzione di risultato, o contenimento citata indennità entro limite massimo previsto tutti altri dirigenti - Corretta ripartizione medesimi intere somme all’uopo trasferite da Regione - Vigenza principio onnicomprensività trattamento economico (stabilito art. 24, comma 3, D. Lgs n. 165/2001, ribadito art. 20 nuovo CCNL dirigenti comparto regioni e autonomie locali del 22.2.2010) - Remunerazione attività svolta per progetti cofinanziati Fondo Sociale Europeo, ambito retribuzione posizione e risultato, cui somme, risultanti da applicazione detto principio e riferite anche compensi per incarichi non connessi direttamente a posizione attribuita, integrano risorse destinate a finanziamento della medesima (comma 4) da utilizzare per incremento retribuzione risultato dirigenti (comma 5).
Una Provincia, ha chiesto di conoscere se sussista o meno l'obbligo di corrispondere ai dirigenti trasferiti dalla Regione, ai sensi della l.r. 34/2002, come modificata dalla l. r. 1/2006 le intere somme che la stessa specificatamente trasferisce per la copertura degli oneri relativi alla retribuzione di risultato, oppure se detta indennità deve essere comunque contenuta nel limite massimo prevista per tutti gli altri dirigenti. E' stato, inoltre, domandato se sia possibile riconoscere ai dirigenti ed ai dipendenti anche titolari di posizione organizzativa appositi compensi per l'attività che gli stessi svolgono, non ratione officii, nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Riguardo il primo quesito si fa presente, preliminarmente, che la definizione dei criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di corresponsione della retribuzione di risultato rientra nelle materie oggetto di concertazione sindacale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 22.2.2006. Inoltre, la retribuzione di risultato è corrisposta al personale con qualifica dirigenziale in base ai risultati dagli stessi conseguiti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'ente.
Ciò posto, si rileva che la citata legge regionale n. 34/2002 relativa al riordino delle funzioni amministrative e locali, come modificata dalla l.r. 1/2006, correttamente dispone, all'art. 17, comma 14, che il personale trasferito presso gli enti locali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata. Analoga disposizione è contenuta nel comma 10 del medesimo articolo, laddove, prevede che i dipendenti trasferiti conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali.
Suscita, tuttavia, perplessità quanto stabilito nella delibera di giunta regionale n 397/2006, richiamata da codesta Provincia, con la quale è stata disposta l'assegnazione dei fondi agli enti locali interessati al trasferimento del personale, con inclusione del costo relativo anche dell'indennità di risultato, che verrebbe così essere ricompresa tra i benefici acquisiti, tenuto conto che detta indennità, pur facente parte della struttura retributiva della qualifica dirigenziale, è un emolumento che varia a seconda dei risultati ottenuti ed è corrisposta a seguito di valutazione positiva degli stessi.
Fermo restando quanto sopra, si ritiene, comunque, che codesta Provincia non possa non ripartire ai dirigenti l'intere somme all'uopo trasferite dalla Regione.
Relativamente al secondo quesito si fa presente che per il personale di qualifica dirigenziale, vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico stabilito dall'art. 24, comma 3, del Dlgs 165/2001. Tale principio è stato da ultimo ribadito dall'art. 20 del nuovo CCNL dei dirigenti del comparto regioni e autonomie locali del 22.2.2010, il quale dispone che il trattamento economico dei dirigenti remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'ente. Eventuali deroghe a detto principio devono essere espressamente previste da norme legislative, come espressamente recepite dalle norme contrattuali. Invero il comma 2 del citato art. 20 elenca le disposizioni normative che consentono l'erogazione dei compensi in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
Conseguentemente a tale principio si deve ritenere che l'attività svolta dai dirigenti nei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo non possa essere remunerata se non nell'ambito della retribuzione di posizione e di risultato. Ciò appare confermato dalla previsione contenuta nel comma 4 del medesimo art. 20 il quale dispone che le somme risultanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico , riferite anche ai compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999. Tali risorse, a norma del successivo comma 5, saranno utilizzate per incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti, la quale dovrà essere attribuita con criteri volti a valorizzare, in via prioritaria ed in misura prevalente, quei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi.
Analoghe considerazioni si devono intendere valevoli anche per il personale titolare di posizione organizzativa.