Contratti collaborazione esterna - anche per ente soggetto patto stabilità interno - stipulabili solo per attività stabilite da legge o previste programma - Riferimento commi 55, 56 e 57, art. 3, L. n. 244/2007 (come precisato da Dipartimento Funzione Pubblica, circolare n. 2 dell’11.3.2008)unitamente a modifiche ed integrazioni apportate da art. 46, D. L. n. 112/2008 convertito L. n. 133/2008 - Necessario riferimento a principio - quale obiettivo generale - conseguimento progressiva riduzione spesa per personale rispetto a quella corrente (in assenza precisi criteri per uantificazione e qualificazione della riduzione spesa personale)
Con una nota, un Ente, soggetto al patto di stabilità interno, dovendo procedere alla stipula di contratti di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come modificato ed integrato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, ha chiesto di conoscere se sia tuttora applicabile il limite di spesa previsto per i contratti di collaborazione dall'art. 1, comma 9 della legge n. 266/2005 ed, inoltre, se in forza di quanto contenuto al comma 198, del medesimo articolo 1, sia tenuto a perseguire, anche per l'anno 2009, l'obiettivo di riduzione della spesa di personale e quale sia il parametro da rispettare.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 12 del citato art.1 della legge n. 266/2005, prevedeva espressamente la non applicabilità alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni contenute al comma 9, con il quale veniva fissato, a decorrere dall'anno 2006, un limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei.
Per le Regioni e Autonomie locali occorre fare riferimento, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, alle disposizioni contenute ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, da leggersi con le modifiche e integrazioni apportate dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.
Ai sensi della succitata normativa, resta confermata la necessaria emanazione, da parte di ciascun ente, di norme regolamentari che stabiliscano i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi in questione che possono essere stipulati solo con riferimento alle attività stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.
Secondo le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la richiamata circolare e le linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni ex art. 3, commi 54-57 della legge n. 244/2007, definite dalla Corte dei conti – Sezione Autonomie, con delibera n. 5/2008, il limite massimo di spesa per gli incarichi e le consulenze dovrà essere fissato discrezionalmente da ciascun ente nel bilancio preventivo 'secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell'ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale.
Per quanto attiene alla vigenza della disposizione recata dall'art. 1, comma 198 della legge n. 266/2005, che, si rammenta, fissava come parametro di riferimento la spesa per il personale sostenuta nel 2004 ridotta dell'1%, si deve precisare che la stessa è stata disapplicata con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia assunzionale contenute nell'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006, successivamente integrate e modificate dalle leggi nn. 244/2007 e 133/2008.
L'articolo 1, comma 557, che dispone per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, deve intendersi, pertanto, quale norma di principio alla quale gli enti locali debbono fare riferimento nel programmare le proprie spese; difatti, la legge finanziaria 2007 non indica precisi criteri per la quantificazione e qualificazione della riduzione della spesa del personale, al pari di quanto disposto negli anni precedenti, ma fissa quale obiettivo generale quello del conseguimento della progressiva riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente, principio al quale occorre tuttora fare riferimento.