Possibilità o meno, ricomprendere - in citati rapporti lavoro flessibile - contratti CO.CO.CO. - Durata massima consentita detta tipologia contrattuale - Esclusione medesimi da ambito applicazione richiamata normativa,Stante non presenza alcun vincolo di subordinazione in detti rapporti lavoro.
Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se nelle 'forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale', la cui disciplina è contenuta nell'art. 49 del D.L. n. 112 convertito dalla legge n. 133/2008, possano essere ricomprese le collaborazioni coordinate e continuative e quali siano le consequenziali limitazioni riguardo alla durata massima consentita delle stesse.
Al riguardo, come noto il citato art. 49 riscrive nuovamente l'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, cancellando così le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008, in merito al regime del ricorso al lavoro flessibile. In particolare, si conferma la possibilità di ricorrere alle forme di lavoro flessibile, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, per esigenze temporanee ed eccezionali, secondo la vigente disciplina e demandando ai CCNL l'individuazione dei contingenti di personale utilizzabile mediante il rapporto a tempo determinato, il contratto di formazione lavoro e la somministrazione di lavoro. La norma in commento espressamente prevede, poi, che non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Al fine di evitare abusi il comma 3, del medesimo art. 49, pone un limite generale prevedendo che le amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali, per periodi superiori al triennio nell'ultimo quinquennio.
In merito a detta disposizione, come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere UPPA n. 49/08, il divieto di utilizzo del medesimo lavoratore riguarda l'utilizzo mediante forme contrattuali flessibili di natura subordinata, tenuto conto che le stesse rientrano espressamente nel campo di applicazione del predetto articolo 36.
Per quanto sopra, emerge, quindi, chiaramente che i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, qualificandosi come rapporti di lavoro autonomo che si svolgono senza vincolo di subordinazione, non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della richiamata normativa ex art. 49 della L. n. 133/2008.