QUESITI SU TERZO MANDATO SINDACO - INELEGGIBILITA'.

Territorio e autonomie locali
8 Giugno 2009
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

IL DIVIETO DEL TERZO MANDATO ESISTE SE LA CANDIDATURA A SINDACO VIENE PRESENTATA ALLO STESSO ENTE IN CUI HA RICOPERTO GIA' 2 MANDATI CONSECUTIVI. UN SINDACO IN SCADENZA DI MANDATO PUO' CANDIDARSI A SINDACO PRESSO ALTRO ENTE PREVIE DIMISSIONI DA QUELLO IN CUI E' IN CARICA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/51- 60 Roma, 8 giugno 2009

OGGETTO: Art.51 e art. 60 , comma 1, n.12) del D.Lgs n.267/2000 – quesiti del Comune di ...... sul divieto del terzo mandato consecutivo alla carica di Sindaco e ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata con cui codesta Prefettura ha trasmesso i quesiti del 12 e del 14 maggio c.m. del Comune di .......
Al riguardo, in ordine al primo quesito si rappresenta che il divieto del terzo mandato di cui all'art.51, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 ( T.U.O.E.L.) si verifica solo se la candidatura a Sindaco viene presentata dall'interessato nello stesso comune dove ha già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi , mentre non sussiste tale divieto se la candidatura a Sindaco è presentata presso altro comune. In quest'ultimo caso, però, è necessario che l'interessato rassegni le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco per non incorrere nella causa di ineleggibilità di cui all'art.60, comma1, n.12) del T.U.O.E.L.
Per quanto riguarda, invece il secondo quesito l'Ente ha chiesto se il Consiglio comunale debba procedere a non convalidare l'elezione di una persona, che ricoprendo la carica di Sindaco in un Comune, che volge al termine per naturale scadenza, si è candidato a Sindaco o a Consigliere in altro Comune, senza rassegnare le dimissioni.
L'ipotesi prospettata concretizza la violazione dell'art.60 comma 1, n.12. La ratio di tale norma si fonda sul fatto che il medesimo soggetto non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali , in nome della esigenza che chiunque è impegnato nella cura di interessi generali di una comunità comunale, ad essa è vincolato in via esclusiva sino a quando non abbia reciso il legame instaurato con la elezione ( cfr sent. Cassazione Civile, Sez.I , n.11894 del 20 maggio 2006 e sent. Corte Costituzionale 2 marzo 1991, n.97).
Nel caso prospettato, se è pur vero che dopo l'elezione l'interessato rappresenta una sola collettività comunale, al momento della candidatura esiste la condizione di rappresentare una collettività e l'interesse a voler rappresentare un'altra collettività comunale, condizione questa non consentita dalla normativa vigente in materia che prevede l'obbligo delle dimissioni di cui all'art.60, comma 3, del T.U.O.E.L, al fine di non incorrere nella causa di ineleggibilità di cui al citato art.60, comma 1,n.12).