richiesta parere in merito alla possibilità di delega del consigliere alla partecipazione alla commissione consiliare.

Territorio e autonomie locali
29 Maggio 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Non è ammessa la possibilità per un consigliere membro di una commissione consiliare di farsi rappresentare in commissione da altro consigliere, in quanto l’esercizio di tale facoltà priverebbe il consiglio della competenza a deliberare le nomine dei membri delle commissioni.

Testo 

E' stato posto un quesito in merito alla possibilità per un consigliere provinciale di farsi rappresentare in commissione consiliare da altro consigliere appartenente alla stessa coalizione, ma non membro della commissione stessa.

L'art. 8, comma 3, del regolamento delle commissioni consiliari della provincia di . dispone che 'qualora il consigliere sia iscritto a un gruppo consiliare la cui rappresentanza in commissione è uguale o inferiore a due unità, può avvalersi della facoltà di farsi rappresentare da un consigliere appartenente alla medesima coalizione anche se non membro della commissione stessa, che assume a tutti gli effetti, per la seduta oggetto della delega, la qualità di membro della commissione, con tutte le facoltà e i diritti.'

Come noto, il TAR Lombardia, con sentenza n. 1661 del 19.11.1996, ha dichiarato la illegittimità della norma del regolamento delle commissioni consiliari di un comune che prevedeva la facoltà, per ciascun membro della commissione consiliare, di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del proprio gruppo.

A rendere illegittima tale disposizione normativa, secondo quanto precisato nelle motivazioni della sentenza in discorso, è la previsione della indiscriminata facoltà dei singoli commissari di farsi sostituire da altri mediante una delega di attribuzioni che finirebbe per vanificare la competenza del consiglio provinciale, dal quale la nomina – di carattere personale – promana.

Ad avviso di questo Ministero, appaiono condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza citata in quanto, ove fosse prevista la possibilità per il commissario di farsi rappresentare in commissione da altro consigliere, l'esercizio di tale facoltà priverebbe il consiglio provinciale della competenza a deliberare le nomine dei membri delle commissioni, oltre che esporre l'ente ad incrementi della spesa non consentiti.