Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori è disciplinato dall'art. 84 del D.Lgs.n.267/2000, così come modificato dall'art. 2, comma 27, della L.n.244/2007 (legge finanziaria 2008). Sull'art. 84 del TUOEL incide l'art. 77bis, comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro. Si precisa che il citato art. 77bis, comma 13 trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma, 29/05/2009
OGGETTO: Quesito. Richiesta parere su art.77 bis, comma 13 della L.n.133/2008.
Si fa riferimento al quesito con il quale un Ente ha chiesto l'avviso di quest'ufficio sulle spese di viaggio da rimborsare al Commissario prefettizio, qualora venga nominato a seguito di sioglimento di un consiglio comunale, in particolare se le stesse debbano essere calcolate in base alle tariffe ACI , oppure in base alle disposizioni contenute nell'art..77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008.
Al riguardo, occorre precisare che il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori è disciplinato dall'art.84 del D.Lgs .n.267/2000 (T.U.O.E.L.) , così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008). Tale norma prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che, poichè l'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, fa espresso riferimento solo ai consiglieri comunali e provinciali , agli stessi vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo, sia nel caso di spostamenti effettuati , in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( Art.84, comma 1 , T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate ( Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).
Si precisa, altresì, che il citato art.77 bis, comma 13, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Tale regime non può estendersi tout court al commissario straordinario il quale è responsabile di una particolare forma di gestione dell'ente locale, nel corso della quale , dopo lo scioglimento degli organi ordinari ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n.7749) vengono adottati tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo fino alla ricostituzione di questi ultimi, a seguito delle elezioni.
Sotto questo profilo la figura del commissario straordinario è analoga a quella del funzionario onorario in quanto la disciplina del rapporto con l'ente deriva essenzialmente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, come anche il compenso percepito dal medesimo ha carattere indennitario e di ristoro delle spese.
Il commissario straordinario, pertanto, non è un organo elettivo, ma trae la propria investitura in un provvedimento dell'Autorità che esercita la funzione di controllo sugli organi degli Enti locali la quale gli attribuisce , in base all'art.141, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000, i compiti ed il relativo compenso.
Peraltro, mancando una esplicita disciplina legislativa dello specifico profilo attinente al compenso del funzionario onorario, occorre fare riferimento al suddetto provvedimento.