Trattamento economico personale (cat. D3, titolare posizione organizzativa) incaricato responsabilità ufficio attuazione interventi inseriti piani di zona servizi sociali (legge n. 328/2000).

Territorio e autonomie locali
21 Maggio 2009
Categoria 
15.04.10 Emolumenti accessori per prestazioni aggiuntive
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, - da parte comune capofila (ambito territoriale di 29 comuni) - riconoscere a suddetto personale lteriore emolumenti aggiuntivi, limitatamente a svolgimento attività espletata per gli altri enti, relativa a gestione predetti piani

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, quale comune capofila di un ambito territoriale di 29 comuni per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano Sociale di Zona ai sensi della legge n. 328/2000, ha chiesto di conoscere se al dipendente incaricato della responsabilità dell'Ufficio di Piano, Cat. D3, titolare di posizione organizzativa, possa essere riconosciuto un ulteriore compenso limitatamente all'attività aggiuntiva espletata dal citato dipendente per gli altri comuni del Piano di Zona.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la legge–quadro n. 328/2000, contenente disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 6 prevede espressamente che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali da svolgersi a livello locale.
Ne consegue che si tratta di funzioni istituzionali che i comuni singoli o associati devono assolvere con proprio personale d'intesa con le aziende sanitarie locali. Il personale dipendente impegnato nei predetti piani svolge, quindi, precipuamente compiti istituzionali e non compiti aggiuntivi o extra ufficio.
Non appare, pertanto, possibile attribuire compensi aggiuntivi al personale impegnato nei predetti piani di zona, tenuto conto che la legge–quadro 328/2000, nulla dispone in merito. Giova rammentare, infatti, che quando il legislatore ha voluto attribuire compensi aggiuntivi al personale lo ha espressamente stabilito. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.
Invero, l'art. 15, comma 1 lett .k), del CCNL dell'1.4.1999, richiamato dall'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004 consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel contratto stesso, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, ipotesi questa che non si rinviene nella fattispecie in esame.
Fermo restando quanto sopra, si rappresenta che l'applicazione dell'art. 15, comma 5, del richiamato CCNL 1.4.1999 è sempre possibile, come sostenuto dall'Aran nella risposta al quesito T53, purchè siano correttamente individuati i presupposti indicati nel comma medesimo.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene, quindi, che qualora al personale titolare di posizione organizzativa venga attribuita la responsabilità della realizzazione dei progetti assegnati al comune e lo stesso sia chiamato, anche, ad assumere, quale componente del gruppo di lavoro dell'ufficio di Piano, le incombenze legate all'attuazione dei progetti previsti dal Piano medesimo, l'Ente possa solo procedere ad una adeguata valorizzazione della retribuzione di risultato, in considerazione degli ulteriori obiettivi assegnati al personale medesimo quale componente del citato gruppo di lavoro.