Possibilità o meno, effettuazione suddetta assunzione oltre limite spesa previsto per personale comunale da normativa assunzionale - Applicazione citata disposizione, stante la non concorrenza di detta spesa a determinazione di quella complessiva per il personale (come chiarito con circolare Ministero Interno, F.L. n. 5/2007).
Con una e-mail, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se ai sensi del comma 4 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, possa procedersi all'assunzione di un agente di polizia municipale stagionale, oltre il limite di spesa previsto per il personale comunale dalla normativa assunzionale.
Al riguardo, si fa presente che il comma 4 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, aggiunto dal comma 564 del medesimo art. 1, della legge n. 296/2006, prevede la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, utilizzando la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione stradale.
Tale norma, quindi, introdotta per fronteggiare le particolari esigenze del servizio di polizia municipale, anche alla luce delle limitazioni assunzionali dettate dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, prevede che il finanziamento delle spese sostenute per dette assunzioni siano a carico del fondo a specifica destinazione da istituirsi con i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Ed è per tale motivo, come chiarito con circolare di questo Ministero, n. F.L. 5/2007, che le spese sostenute per le assunzioni in questione non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale.