Remunerazione - a personale addetto ufficio Elettorale - lavoro straordinario effettuato, in giorno festivo, per consultazioni elettorali - Corretta interpretazione (estensiva, comprendente tutto periodo, o restrittiva, solamente da insediamento seggio a

Territorio e autonomie locali
14 Maggio 2009
Categoria 
15.04.14 Lavoro straordinario
Sintesi/Massima 

Applicabilità o meno, suddetta disposizione, a lavoro prestato - fine garantire apertura uffici per presentazione candidature - da citato personale in giornata riposo settimanale (domenica) - Applicazione art. 24, comma 1, CCNL del 14.9.2000 (modificato da art. 14, CCNL del 5.10.2001) disciplinante ipotesi in cui suddette prestazioni vengono effettuate in giorno non lavorativo non ricadente in periodo elettorale.

Testo 

Con una nota, la Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Demografici di un Ente, al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi, ha chiesto chiarimenti sulle corrette modalità di remunerazione del lavoro prestato dal personale addetto all'Ufficio Elettorale nella giornata di domenica 9 marzo 2008, giornata in cui, secondo le istruzioni impartite con circolare, era necessario garantire l'apertura degli uffici per la presentazione delle candidature.
In particolare, ha chiesto se la locuzione 'in occasione delle consultazioni elettorali', contenuta nell'art. 16 del CCNL 5.10.2001, vada intesa in senso ampio, comprendente tutto il periodo delle consultazioni, ovvero in senso stretto, comprendente solamente il periodo che va dall'insediamento del seggio al suo scioglimento.
Al riguardo, si deve rilevare preliminarmente che la materia relativa alla fruizione del riposo compensativo è disciplinata, in via generale, dall'art. 24 del CCNL 14.9.2000, modificato dall'art. 14 del CCNL 5.10.2001. Il comma 1, di detto articolo dispone che al dipendente che per motivi di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale, di norma la domenica, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. La richiamata norma, pertanto, intende regolamentare in generale tutti i casi in cui il dipendente sia chiamato a svolgere la propria attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale. In tal caso, al dipendente deve essere riconosciuta una giornata di riposo compensativo completa qualora lo stesso abbia reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro (6 ore). Diversamente, la durata del riposo compensativo dovrà essere pari alla durata oraria della prestazione lavorativa.
Ciò premesso, è bene precisare che per la particolare ipotesi delle consultazioni elettorali l'art. 39, del medesimo CCNL 14.9.2000, come modificato dal citato art. 16 ha introdotto una speciale disciplina. Invero, il comma 3, di detto articolo 39, stabilisce che in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie il dipendente che abbia prestato attività di lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale ha diritto, oltre al compenso, a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. In tale ipotesi, per espressa previsione del medesimo comma, non trova applicazione la disciplina dell'art. 24, comma 1, dello stesso contratto.
L'esclusione operata dal citato terzo comma alla generale disciplina di cui al predetto art. 24, sta a significare che la normativa contrattuale ha voluto regolamentare proprio la specifica ipotesi dello svolgimento del lavoro straordinario necessario al regolare ed effettivo svolgimento della tornata elettorale. In tale ottica, pertanto, si deve ritenere che la locuzione ' in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie' debba essere intesa 'strictu sensu', e, quindi, riferita alle operazioni elettorali vere e proprie che vanno dall'insediamento del seggio elettorale al suo scioglimento.
Invero, come sostenuto anche dall'Aran, la peculiare disciplina ex art. 39, comma 3, è applicabile solo per le ore di lavoro straordinario effettuate nella giornata di riposo settimanale, di norma la domenica, cadente nel periodo elettorale secondo l'accezione sopra chiarita.
Relativamente a quanto sopra, si ritiene, quindi, che nella fattispecie rappresentata trovi applicazione la normativa generale contenuta nel richiamato art. 24, comma 1, che, come precisato, disciplina le altre ipotesi in cui le ore di lavoro straordinario sono effettuate nella giornata di riposo settimanale non ricadente nel predetto periodo elettorale.