APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2009
Categoria 
11.01.08 Mancata approvazione del bilancio
Sintesi/Massima 

Le disposizioni recate dall’art. 1 del decreto legge n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, affidano al prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge, il compito di diffidare il consiglio comunale ad approvare il suddetto documento contabile e di procedere in via sostitutiva in caso di omissione dell’adempimento. La natura interlocutoria dell’atto di diffida ed il carattere sanzionatorio della successiva eventuale fase di scioglimento del consiglio comunale, esigono che destinatario di dette procedure, tra loro strettamente connesse, sia il medesimo organo.
L’imminenza del rinnovo elettorale del consiglio comunale in questione non consentirebbe di indirizzare la diffida e la misura di rigore nei confronti di un unico organo. Pertanto, si ritiene che si debba attendere la completa ricostituzione di tutti gli organi – sindaco, consiglio e giunta – ai fini dell’attivazione della procedura di diffida all’approvazione del bilancio di previsione 2009.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/141 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

Oggetto: Comune di . Quesito in ordine all'approvazione del bilancio di previsione 2009.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso un quesito da parte del comune di in merito alla procedura da adottare ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera c) del T.U.O.E.L., atteso che il citato comune, che andrà al rinnovo nelle prossime consultazioni elettorali, probabilmente non approverà il bilancio di previsione per l'esercizio 2009 entro il termine del 31 maggio p.v..
Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni recate dall'art. 1 del decreto legge n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, affidano al prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge, il compito di diffidare il consiglio comunale ad approvare il suddetto documento contabile e di procedere in via sostitutiva in caso di omissione dell'adempimento.
Si osserva in proposito che la natura interlocutoria dell'atto di diffida ed il carattere sanzionatorio della successiva eventuale fase di scioglimento del consiglio comunale, esigono che destinatario di dette procedure, tra loro strettamente connesse, sia il medesimo organo.
L'imminenza del rinnovo elettorale del consiglio comunale in questione non consentirebbe di indirizzare la diffida e la misura di rigore nei confronti di un unico organo.
Pertanto, in considerazione della peculiare situazione che andrà a determinarsi in quel comune, si ritiene che si debba attendere la completa ricostituzione di tutti gli organi – sindaco, consiglio e giunta – ai fini dell'attivazione della procedura di diffida all'approvazione del bilancio di previsione 2009.