CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL CONSORZIO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

Territorio e autonomie locali
11 Maggio 2009
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

Discendendo, la decadenza dalla carica di presidente del consorzio “ope legis” dal provvedimento di scioglimento, non hanno pregio le considerazioni in senso contrario svolte dall’ex presidente del consorzio in questione che si fondano sulle norme statutarie, senza tener conto del principio di gerarchia delle fonti vigenti nel nostro ordinamento.
Pertanto si ritiene che, in base al combinato disposto dell’art. 12, commi 4 e 6, dello statuto consortile, il potere di convocazione dell’assemblea è attribuito, nel caso in questione, al vicepresidente che ha l’obbligo di provvedere “nei sette giorni successivi all’accertamento del Prefetto”. Qualora il vicepresidente non provveda entro il suddetto termine alla convocazione dell’assemblea provvederà d’ufficio il Prefetto, secondo quanto espressamente previsto dal comma 5 del citato art. 12.

Testo 

Class. 15920/103 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 del 23 aprile 2009.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene rappresentata la situazione verificatasi all'interno del Consorzio , a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di ...., ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'intervenuta decadenza del sindaco, che rivestiva anche la carica di presidente del predetto Consorzio.
In particolare, si chiede di conoscere a quale soggetto spetti convocare l'assemblea del Consorzio per l'elezione del nuovo presidente.
Come noto, la scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 del T.U.O.E.L. comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
Discendendo, quindi, la decadenza dalla carica di presidente del consorzio 'ope legis' dal provvedimento di scioglimento, non hanno pregio le considerazioni in senso contrario svolte dall'ex presidente del consorzio in questione che si fondano sulle norme statutarie, senza tener conto del principio di gerarchia delle fonti vigenti nel nostro ordinamento.
Pertanto si ritiene che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 4 e 6, dello statuto consortile, il potere di convocazione dell'assemblea è attribuito, nel caso in questione, al vicepresidente che ha l'obbligo di provvedere 'nei sette giorni successivi all'accertamento del Prefetto'.
Qualora il vicepresidente non provveda entro il suddetto termine alla convocazione dell'assemblea provvederà d'ufficio il Prefetto, secondo quanto espressamente previsto dal comma 5 del citato art. 12.