legittimità della convocazione di un consiglio comunale recante, tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'adozione del piano strutturale e del regolamento urbanistico edilizio.

Territorio e autonomie locali
11 Maggio 2009
Categoria 
03.02.02 Modifiche territoriali
Sintesi/Massima 

Si ritiene che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, pertanto, se nel caso in esame, la deliberazione è stata adeguatamente motivata sotto il profilo dell'urgenza, la stessa è da considerarsi legittimamente adottata.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/38 Roma, 11/05/2009

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OGGETTO: Legittimità della convocazione del consiglio comunale per l'adozione del piano strutturale e del regolamento urbanistico edilizio.

Con riferimento alla nota sopradistinta, con cui è stata trasmessa la richiesta di parere di alcuni consiglieri comunali, del Comune in oggetto indicato, in ordine alla legittimità della convocazione del Consiglio Comunale per il 22 aprile u.s., recante, tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'adozione del Piano strutturale (PSC) e del regolamento urbanistico edilizio (RUE) , si rappresenta quanto segue.
L'art.38, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.O.E.L.) prevede che i consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali , si limitano ad adottare atti urgenti e improrogabili. Il Consiglio comunale in questione, pertanto, poteva deliberare legittimamente sino al 22 aprile u.s. e dal 23 aprile u.s. , giorno in cui il consiglio è stato riconvocato a seguito della violazione del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio , solo per gli atti urgenti, tenuto conto che in tale data è stato pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali.
Occorre evidenziare che per atti urgenti sono da considerarsi non solo quelli che presentano scadenze fissate dalla legge, ma anche quelli che comportano un rilevante danno per l'amministrazione nel caso di mancata adozione.
Il presupposto dell'urgenza e della improrogabilità di cui è cenno nell'art.38, comma 5, del T.U.O.E.L. , costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale , ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (cfr. sent. TAR Friuli-Venezia Giulia, n.585/06 e Cons. St., Sez.IV, n.6543/08) .
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale si ritiene che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, pertanto se nel caso in esame, la deliberazione è stata adeguatamente motivata sotto il profilo dell'urgenza, la stessa è da considerarsi legittimamente adottata.