L'elemento ostativo di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, non essendo espressamente ricompreso fra le cause ostative alla candidatura individuate dall'art. 58 del medesimo decreto legislativo, esula dagli accertamenti attribuiti alla competenza della Commissione o Sottocommissione elettorale circondarile, in sede di ammissione delle candidatura per le elezioni comunali e provinciali. ai sensi di quanto contemplato dagli artt.30 e 33 del DPR n.570/1960. Infatti, pur a fronte di recenti orientamenti giurisprudenziali, non sembra possibile, in materia di incandidabilità, applicare in senso estensivo la relativa disciplina, così come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che considera norme di stretta interpretazione le disposizioni limitative del diritto di elettorato passivo.
Class. n. 15900/TU/00/51 Roma, 30. 04. 2009
OGGETTO: Divieto del terzo mandato consecutivo a norma dell'art. 51 del T.U.O.E.L.. Quesito.
Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto se, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato – Sez. VI – con decisione n. 2765/2008 dell'8 aprile 2008, il divieto del terzo mandato consecutivo posto dall'art. 51, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possa essere rilevato come elemento ostativo alla candidatura in sede di esame della stessa da parte della Commissione elettorale circondariale.
Al riguardo, sentita la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, si esprime il concorde avviso che l'elemento ostativo di cui al citato articolo, non essendo espressamente ricompreso fra le cause ostative alla candidatura individuate dall'art. 58 del medesimo decreto legislativo, esuli dagli accertamenti attribuiti alla competenza della Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale, in sede di ammissione delle candidature per le elezioni comunali e provinciali, ai sensi di quanto contemplato dagli artt. 30 e 33 del D.P.R. n. 570/1960.
Infatti, pur a fronte del citato orientamento del giudice amministrativo, non sembra possibile, in materia di incandidabilità, applicare in senso estensivo la relativa disciplina, così come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che considera norme di stretta interpretazione le disposizioni limitative del diritto di elettorato passivo.