Utilizzazione quota parte risorse derivanti da sanzioni amministrative - violazioni codice strada - per finalità assistenziali e previdenziali favore personale polizia municipale e locale.

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2009
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità destinare proventi citate sanzioni a suddetto personale - Applicabilità o meno, art. 208 D.Lgs. n. 285/1992, modificato da D.L. n. 115/2005 (convertito con L. n. 168/2005) - Applicazione art. 17, CCNL del 22.1.2004, conformemente quanto disposto da comma 2, lett. a) e comma 4 dette norme, e successive modifiche ed integrazioni.

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero il quesito di un comune che, interessato da uno stato di agitazione del personale di polizia locale, ha chiesto se a seguito della modifica operata dall'art. 5 bis, comma 1 lett. b), del D.L. n. 115/2005, convertito con legge n. 168/2005, al comma 4, dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992, possa ritenersi tuttora applicabile l'art. 17 del CCNL del 22.1.2004, che prevede la possibilità di destinare quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative a finalità di assistenza e previdenza del personale di polizia locale.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 5 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 115/2005, con l'aggiunta al comma 4, dell'art. 208 del D.lgs. n.285/1992, non ha inteso sostituire ma inserire tra le finalità di utilizzazione dei predetti proventi quella relativa alla promozione della educazione stradale mediante avviamento di corsi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si deve ritenere, quindi, anche a seguito della riformulazione della norma in commento, pienamente applicabile la previsione contenuta all'art. 17 del richiamato CCNL del 22.1.2004, che, come noto, consente agli enti di destinare quota parte dei proventi in discorso a finalità di assistenza e previdenza del personale di polizia locale.
D'altra parte, è bene rammentare che l'esclusione di detto personale dai soggetti beneficiari di forme di assistenza e previdenza, in ragione del fatto che il comma 2 del citato articolo 208 richiamasse espressamente il solo personale appartenente alle forze di polizia dello Stato, fu molto dibattuta già dal momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della strada.
Dopo l'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale avvenuto con sentenza n. 426/2000, e la riformulazione dello stesso articolo 208 ad opera dell'art. 53 della legge n. 388/2000, sono state poste le premesse per estendere il beneficio in parola al personale di polizia locale. Mancava, tuttavia, una specifica disciplina contrattuale che regolasse le modalità di utilizzazione del 50% delle risorse derivanti dai citati proventi, risorse svincolate dalla destinazione alle finalità indicate dalla norma in commento.
Il tale quadro normativo è intervenuto il CCNL del 22/1/2004, che ha dettato al capo III, specifiche disposizioni per l'area di vigilanza e della polizia locale.
E'stata pertanto inserita, all'art. 17, la norma secondo la quale gli enti possono destinare quota parte delle risorse derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia municipale e locale, conformemente a quanto disposto dal citato art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Dette risorse sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000, formati dai rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
Relativamente a quanto sopra, consegue che la quota del 50% può essere finalizzata esclusivamente, secondo quanto previsto dal più volte citato comma 4, oltre alle richiamate finalità di assistenza e previdenza, ad interventi di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, funzionamento degli uffici di polizia municipale, spese per educazione stradale e acquisto beni, oneri finanziari per viabilità, trasporti e illuminazione, manutenzione e mantenimento dei mezzi tecnici ecc, con le modalità di ripartizione deliberate annualmente dall'amministrazione con proprio atto di giunta.