Causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità di un dipendente di una Comunità Montana a ricoprire la carica di sindaco in un comune facente parte della stessa Comunità e che in base alla vigente legge regionale competente andrà a far parte della

Territorio e autonomie locali
27 Marzo 2009
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Non sembra sussistere la causa di ineleggiblità per un dipendente di Comunità Montana alla carica di sindaco di un comune appartenente alla stessa Comunità Montana, se però il dipendente della Comunità Montana venisse eletto sindaco, diventando di conseguenza anche membro di diritto della giunta comunitaria, verrebbe a trovarsi nella posizione di incompatibilità prevista dall'art. 10 dello statuto comunitario, rimuovibile ai sensi dell'art. 68, comma 1, del TUOEL.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, 27.03.2009

OGGETTO: Quesito in merito all'applicabilità dell' art. 60, comma 1, n. 7 del D. Lgs. 267/2000 ad un dipendente della Comunità montana che voglia candidarsi sindaco in un comune facente parte della stessa comunità.

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità nei confronti di un dipendente di una Comunità montana, a ricoprire la carica di sindaco in un comune facente parte della stessa Comunità, in considerazione del fatto che, proprio in ragione di tale carica, il dipendente andrà a far parte, in base alla vigente legge della Regione Marche 1 luglio 2008, n. 18, della giunta comunitaria.
Il quesito posto da codesto comune tende a conoscere, in particolare, se il rinvio operato dall'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 renda applicabile, anche nei confronti del dipendente della Comunità montana, l'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 60, comma 1, n. 7 del TUEL.
Nel quesito non viene chiarito se il dipendente della Comunità montana intenda candidarsi a sindaco di un comune che fa parte della Comunità montana del Catria e Cesano.
Ciò premesso, va considerato in via preliminare che il legislatore ha dettato una disciplina minima per quanto riguarda gli organi statutari della Comunità montana, espressamente classificata 'unione di comuni' (art. 27 del D. Lgs. n. 267/2000), fissando il limite che i componenti dell'organo esecutivo siano scelti tra gli amministratori dei comuni aderenti e rimettendo allo statuto dell'ente l'ulteriore disciplina.
In particolare, l'art. 32, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del 'presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'. Detta disposizione normativa persegue l'intento di consolidare 'l'appartenenza' dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Pertanto, per ciò che concerne l'individuazione e la composizione degli organi diversi dal 'presidente', devono reputarsi parimente corrette ed ammissibili tutte le formule organizzatorie prescelte in sede statutaria nel rispetto delle condizioni minime inderogabili prescritte dal citato art. 32, comma 3.
Nel caso in esame è da notare che in forza dell''art. 14 della legge della Regione Marche 1 luglio 2008, n. 18, la giunta comunitaria è formata dal presidente, dai vicepresidenti e dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità montana, mentre l'art. 16 della medesima legge rinvia, per la disciplina degli organi dell'ente, allo statuto della Comunità montana.
Lo statuto della Comunità montana del Catria e Cesano approvato con deliberazione di consiglio comunitario n. 34 del 21.07.04, e trasmesso a questo ufficio con fax del 24 marzo u.s., statuisce espressamente all'art. 10, che disciplina il regime delle incompatibilità, che 'sono in ogni caso incompatibili con la carica di consigliere, assessore e presidente della Comunità montana i dipendenti della Comunità montana medesima'.
Di fronte all'assetto normativo sopra rappresentato, è da tenere distinto, rispetto al dipendente della Comunità montana che intenda candidarsi sindaco di uno dei comuni appartenente alla stessa Comunità, il momento della candidatura da quello della successiva eventuale elezione.
Sebbene lo stesso TUEL, all'art. 28, comma 7, prevede che alla Comunità montana si applichi il disposto dell'art. 32, comma 5 - che rinvia per le unioni di comuni ai principi previsti per l'ordinamento dei comuni ed in particolare alle norme in materia di composizione degli organi comunali 'in quanto compatibili' - il diverso sistema d'investitura degli amministratori della Comunità montana non consente di estendere anche a detto ente tutte le norme che concernono i comuni ed in particolare quelle sulle cause di ineleggibilità.
L'art. 60, comma 1, n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che non sono eleggibili alla carica di sindaco i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l'ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
E' da osservare che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.
L'ipotesi prevista dall'art. 60, comma 1, n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000 si riferisce esclusivamente ai dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli e, di conseguenza, va escluso il delinearsi di una causa di ineleggibilità alla carica di sindaco di un comune appartenente alla Comunità montana per il dipendente che presta servizio per la medesima Comunità montana.
Se però il dipendente della Comunità montana venisse eletto sindaco, diventando di conseguenza anche membro di diritto della giunta comunitaria ( art. 14 della legge della Regione Marche 1 luglio 2008, n. 18), verrebbe a trovarsi nella posizione di incompatibilità prevista dal citato art. 10 dello statuto comunitario, rimuovibile ai sensi dell'art. 68, comma 3, del TUEL.