Recupero permessi brevi ex art. 20 del CCNL del 6.7.1995.

Territorio e autonomie locali
24 Marzo 2009
Categoria 
15.07.13 Permessi brevi
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, accoglimento richiesta - avanzata da dipendenti provinciali - recupero ore non lavorate, per fruizione permessi brevi (sensi suddetta disciplina) scomputandole da giorni ferie non ancora godute - Non fruibilità ferie ad ore stante la non rapportabilità delle stesse ad ore - Legittimità recupero citati permessi secondo le modalità indicate all’art. 3, CCNL 6.7.1995.

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero il quesito posto da un'Amministrazione Provinciale inteso a conoscere se possa essere accolta la richiesta avanzata da alcuni dipendenti di recuperare le ore non lavorate per la fruizione di permessi brevi ex art. 20 del CCNL del 6.7.1995, scomputandole dai giorni di ferie non ancora godute.
Al riguardo, come noto il periodo annuale di ferie retribuito, quale diritto soggettivo di rango costituzionale per le finalità che gli sono proprie, è un diritto irrinunciabile. Per tale motivo deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni.
Al principio dell'irrinunciabilità del periodo di ferie si era già conformata la disciplina posta dall'art. 36 del T.U. n. 3/1957 e dell'art. 4 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, quest'ultimo disapplicato dall'art. 47 del CCNL del 6.4.1995.
L'art. 18 del citato CCNL 6.4.1995, riaffermando detto principio ha previsto, al comma 9, che le ferie non sono comunque monetizzabili, fatta salva l'ipotesi contenuta al successivo comma 16, dello stesso articolo 18, della cessazione del rapporto di lavoro.
In tal caso, il comma 16 prevede il pagamento di una indennità sostitutiva qualora il dipendente, all'atto della cessazione medesima, risulti non aver potuto godere del periodo di ferie per esigenze di servizio.
In via generale, quindi, l'amministrazione non può consentire né alla rinuncia alle ferie da parte dei dipendenti, né alla loro fruizione oltre i periodi massimi di differimento previsti dalle richiamate disposizioni.
Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene, quindi, che non possa essere accolta la richiesta avanzata dai dipendenti in questione tenuto conto, altresì, che le ferie non possono essere fruite ad ore e non possono in nessun caso essere rapportate ad ore, come sostenuto anche dall'ARAN in risposta ad un quesito vertente sulle modalità di fruizione delle ferie stesse.
Il recupero dei permessi brevi goduti dai dipendenti dovrà avvenire, pertanto, secondo le modalità indicate all'art. 3, del più volte citato CCNL 6.7.1995, disciplinante l'istituto.