LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PREVISTI DALL'ART 79 TUOEL NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A VALUTAZIONI DISCREZIONALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Class. n. 15900/TU/00/79 Roma, 21/03/2009
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OGGETTO: Art. 79, comma 3, del D.Lgs n.267/00. Quesito.
Codesta Questura ha chiesto di conoscere se il comma 3 dell'art.79 T.U.O.E.L. , il quale prevede che il lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio per l'effettiva durata delle riunioni degli organi esecutivi di cui fa parte, debba essere applicato solo se la riunione si svolga durante le ore di servizio.
Preliminarmente si precisa che i permessi retribuiti per cariche elettive, previsti dal D.Lgs. n.267/00, si applicano sia ai dipendenti appartenenti alla Polizia di Stato sia ai dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'interno
Al riguardo, si rileva che l'art.79 differenzia le modalità di fruizione dell'istituto in quanto prevede al comma 1 che, per le sedute del consiglio , il consigliere ha diritto al permesso retribuito per l'intera giornata, oltre a quella successiva in caso di durata della riunione che superi la mezzanotte, mentre al comma 3 stabilisce che, per i lavori degli organi esecutivi e delle commissioni, gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l'effettiva durata delle riunioni. Tale diritto di assentarsi comprende, secondo la norma, anche il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione ed il tempo necessario per rientrare al posto di lavoro, per cui il lavoratore dipendente eventualmente deve poter fruire del permesso assentandosi per la frazione necessaria di orario per effettuare in tempo utile i relativi trasferimenti.
Peraltro, l'art.79 del D.Lgs n.267/00 riflette il diritto costituzionalmente garantito di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato ( art.51 Cost.) e, quindi, la fruizione del permesso previsto dal citato articolo non può essere sottoposto a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione.
Quest'ufficio ritiene comunque che le assenze a tale titolo vadano comunicate dal dipendente tempestivamente all'ufficio di appartenenza, per consentire allo stesso di contemperare le esigenze di servizio con gli impegni del dipendente connessi al mandato amministrativo.