Assunzione - per ente popolazione inferiore 5.000 abitanti - personale tempo determinato, finanziate con proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice strada (sensi comma 4 bis, art. 208, D.Lgs. n. 285/1992, aggiunto dal comma 564 art.

Territorio e autonomie locali
18 Marzo 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Computabilità o meno, spese sostenute suddette assunzioni, per determinazione spesa complessiva personale fine rispetto limite previsto art. 1, comma 562, L. 296/2006 - Esclusione citate spese da detta determinazione (come chiarito con circolare Ministero Interno, F.L. n. 5/2007).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, che dispone di una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto di conoscere se le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato di personale finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ex art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, concorrano o meno alla determinazione della spesa di personale al fine del rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 562 della L. 296/2006.
Al riguardo, si fa presente che il comma 4 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, aggiunto dal comma 564 del medesimo art. 1, della legge n. 296/2006, prevede la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, utilizzando la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione stradale.
Tale norma, quindi, introdotta per fronteggiare le particolari esigenze del servizio di polizia municipale, specie nei comuni di minori dimensioni, prevede che il finanziamento delle spese sostenute per dette assunzioni siano a carico del fondo a specifica destinazione da istituirsi con i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Come chiarito con circolare di questo Ministero, n. F.L. 5/2007, si ritiene, pertanto, che le spese sostenute per le assunzioni in questione, non concorrano ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, fissato per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno.