Assoggettabilità - per ente popolazione inferiore 3.000 abitanti – limiti assunzionali

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, utilizzazione graduatoria concorso (istruttore direttivo vigilanza) approvata dicembre 2002, stante ulteriore proroga al 31.12.2009 termine validità graduatorie medesime (disposta art. 5, D.L. n. 207/2008 convertito L. n. 14 del 27 febbraio 2009) - Applicazione disciplina assunzionale, per citato ente, contenuta art. 1, comma 562, L. n. 296/2006.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, con popolazione inferiore ai tremila abitanti, ha chiesto di conoscere se possa considerarsi ente soggetto alle limitazioni assunzionali e quindi poter utilizzare la graduatoria di un concorso per istruttore direttivo di vigilanza, approvata nel dicembre del 2002, tenuto conto della ulteriore proroga al 31.12.2009 del termine di validità delle graduatorie medesime, disposta dall'art. 5 del D.L. n. 207/2008, per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 5 del citato D.L. n. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie di cui al comma 100 dell'art. 1, della legge 311/2004, e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999, relativamente alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Per quanto attiene al caso di specie, si precisa che per gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e, quindi, non soggetti al patto di stabilità interno, trova applicazione la disciplina assunzionale contenuta nel comma 562, dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che prevede la possibilità di assumere personale nell'ambito delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, compreso l'eventuale personale da stabilizzare, e comunque nel rispetto del limite della spesa di personale riferito all'anno 2004.
E' bene rammentare che a tale comma, l'art 3, comma 121 della legge n. 244/2007, ha apportato un'aggiunta, attualmente vigente solo per gli enti con un numero di dipendenti inferiore a 10, che consente la possibilità di derogare ai vincoli fissati dal comma 562, purchè sia attestata la presenza delle specifiche condizioni indicate alle lettere a) e b), del medesimo comma 121, ovvero, che il volume della spesa per il personale non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15% e che il rapporto dipendenti/popolazione non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20%.
Per quanto sopra, dovendosi riconoscere il carattere vincolistico della disciplina assunzionale in vigore per gli enti non soggetti al patto di stabilità, si ritiene che l'Ente in questione possa utilizzare la graduatoria di concorso approvata nel dicembre 2002, applicandosi la proroga prevista dal richiamato art. 5 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009. Si deve tenere presente, tuttavia, che l'utilizzazione della graduatoria medesima è possibile per la copertura dei posti che si sono resi successivamente vacanti e disponibili, con l'eccezione dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso di cui trattasi.