INCANDIDABILITA' TRA LE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORE PROVINCIALE

Territorio e autonomie locali
6 Marzo 2009
Categoria 
12.01.01 Incandidabilità
Sintesi/Massima 

NON SONO ELEGIBILI A SINDACO E A CONSIGLIERE PROVINCIALE I SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA IN ALTRO COMUNE O IN ALTRA PROVINCIA. QUALORA UN CONSIGL. PROV.LE INDIPENDEMENTE DAL RICOPRIRE ANCHE LA CARICA DI DI SINDACO IN UN COMUNE, ASSUMA POI LA CARICA DI ASSESSORE PROVINCIALE, IN FORZA DELL'ART 64 CESSA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 6/03/2009

OGGETTO: Comune di. Quesito in ordine alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità tra le cariche di Sindaco e di Assessore provinciale.

Con riferimento alla nota sopradistinta ed all'allegata richiesta di parere del sindaco di......., si fa presente quanto segue.
La normativa vigente non preclude la possibilità per un amministratore locale che rivesta la carica di sindaco di ricandidarsi alla medesima carica ( ovviamente nel rispetto delle disposizioni sulla limitazione dei mandati di cui all'art.51 del T.U.O.E.l. 267/2000) e, contemporaneamente alla carica di consigliere provinciale.
I limiti di candidabilità e di eleggibilità sono infatti previsti solo tra cariche analoghe , nel senso che non è possibile ( v. art.56 del citato testo unico) candidarsi a sindaco in più di un Comune; parimenti è previsto ( art.60, comma 1, n.12 del citato testo unico) che non sono eleggibili a sindaco ed a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri provinciali in carica, rispettivamente , in altro Comune o in altra Provincia.
Per quanto concerne il secondo quesito posto dall'Ente , va rilevato che qualora un consigliere provinciale, indipendentemente dalla circostanza che rivesta anche la carica di sindaco in un Comune, assuma successivamente la carica di assessore provinciale, cessa, in forza dell'art.64 del D.Lgs n.267/2000, dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.