I CONSIGLIERI DIMISSIONARI DI UN COMUNE RIMANGONO NELL'INCARICO IN SENO AL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI SINO AL RINNOVO DEI NUOVI ORGANI DELL'ENTE SCIOLTO.
Class. n.15900/TU/00/141 Roma, 6/03/2009
OGGETTO: Quesito sulla rappresentanza nell'ambito del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Consiglieri di un Comune in cui sono state presentate dimissioni contestuali di oltre la metà dei membri assegnati.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale si chiede di sapere se, in caso di scioglimento per dimissioni ' ultra dimidium' del consiglio di uno dei Comuni aderenti a codesta Unione, debba conservare il proprio incarico solo il consigliere che non ha dismesso la propria carica, ovvero anche l'altro consigliere che, con le proprie dimissioni, ha contribuito allo scioglimento del consiglio comunale.
Al riguardo, va rilevato che, secondo l'art.141, comma 5, del T.U.O.E.L. 267/2000, ' i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti'.
Il Consiglio di Stato ha rimarcato la valenza generale della norma, precisando che ' la permanenza in carica è la regola, mentre la decadenza -come nell'ipotesi di scioglimento per mafia di cui all'art.143 del testo unico citato- costituisce l'eccezione' ( Consiglio di Stato, Sez.I, parere 10 luglio 2000, n.666).
Secondo il medesimo orientamento ' lo scioglimento del consiglio, in assenza di una previsione statutaria, non incide sul mandato elettivo di secondo grado, che resterà pleno iure esercitato sino alla nomina dei nuovi rappresentanti'.
Nel caso in questione , lo statuto dell'Unione riproduce sostanzialmente, all'art.11, la norma statale prevedendo che ' in caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, il sindaco decade dalle funzioni ricoperte nell'ambito dell'Unione, mentre restano in carica i consiglieri, sino alla loro sostituzione da parte del consiglio comunale'.
Dall'analisi delle disposizioni in questione risulta che né quelle di rango legislativo, né quelle di natura statutaria operano distinzioni, prevedendo la loro applicabilità solo a determinati tipi di scioglimenti, con esclusione di quelli originati dalle dimissioni' ultra dimidium' dei consiglieri.
Né si ritiene possa essere utilmente invocata la norma di cui all'art.15 del citato statuto , che si riferisce chiaramente alla diversa ipotesi delle dimissioni individuali dalla carica di consigliere e non a quelle, contestuali, preordinate allo scioglimento del consiglio comunale.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che entrambi i consiglieri comunali in questione debbano conservare le cariche ricoperte in seno all'organo rappresentativo dell'Unione.