In merito alla possibilità incrementare il gettone di presenza ai consiglieri provinciali, pur essendo la somma corrisposta agli stessi inferiore in un mese al limite posto dall'art. 82, comma 2, del TUOEL, va rilevato che l'art. 61, comma 10, secondo periodo, e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, hanno fatto venir meno la possibilità per gli enti locali di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza prevista dal DM 119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 6/03/2009
OGGETTO: Quesito. Gettoni di presenza dei Consiglieri provinciali.
Un ente ha chiesto chiarimenti in merito alla corresponsione del gettone di presenza, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai consiglieri provinciali, tenuto conto che la somma corrisposta ai consiglieri in un mese è inferiore al limite posto dall'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L. il quale prevede che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente in base al decreto di cui al comma 8 del citato articolo.
Al riguardo, va rilevato che l'art.61, comma 10, secondo periodo, e l'art.76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11del citato art.82, di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n.119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.