il regime introdotto in materia di circoscrizioni di decentramento comunale dall’art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007 ha valenza generale non derogabile dall’autonomia statutaria.
E' stato posto un quesito in ordine all'eventualità di reputare il comune di . sottratto al regime introdotto in materia di circoscrizioni di decentramento comunale dall'art. 2, comma 29 della legge n. 244/2007, sulla base della 'esiguità della spesa della relativa gestione' (dal momento che, come rappresentato, i consiglieri circoscrizionali non percepiscono gettoni né alcun tipo di rimborso spese), si rileva che la valenza generale della citata norma (non derogabile, fra l'altro, dall'autonomia statutaria) non consente di accedere a tale tesi, con la conseguenza che codesto comune, non raggiungendo, con l'intervenuta riforma normativa, la dimensione demografica utile per articolare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento comunale, non può procedere al rinnovo degli attuali consigli circoscrizionali, una volta che i medesimi vengano a naturale scadenza.