Richiesta esercizio poteri sostitutivi ex art.39, co.5 del decreto lgs. N.267/2000.

Territorio e autonomie locali
5 Marzo 2009
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

il diniego opposto dal sindaco alla richiesta di convocazione (avanzata da un quinto dei consiglieri ai sensi dell’ articolo 39, comma 2) allo scopo di inserire all’ordine del giorno dell’organo assembleare l’istituzione di una commissione consiliare di garanzia per la trasparenza di un concorso pubblico appare fondato allorquando, stante il principio di separatezza tra “politica” e “gestione”, le attribuzioni della commissione implicherebbero un indebito coinvolgimento dell’organo politico in attività di tipo gestionale demandate all’apparato burocratico del comune.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso della scrivente in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'intervento sostitutivo del prefetto di cui all'art. 39, co.5, del T.U.E.L. n.267/2000 nella rappresentata vicenda verificatasi nel comune di ...
Al riguardo, nel condividere l'avviso formulato da codesta Prefettura, si ritiene che nel caso di specie non vi siano le condizioni per procedere a detto intervento sostitutivo.
Ed invero, il diniego opposto dal sindaco alla richiesta di convocazione (avanzata dal prescritto quorum di consiglieri ai sensi del citato articolo 39, comma 2), allo scopo di inserire all'ordine del giorno dell'organo assembleare l' istituzione di una commissione consiliare di garanzia per la trasparenza del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, appare fondato.
Sotto il profilo formale si osserva che l'art.44 co.2 del T.U.E.L. n.267/2000 dà facoltà al consiglio comunale di 'istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione' precisando che 'i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare'.
Nel caso di specie, siffatta disciplina non pare essere stata adottata.

Sotto un profilo sostanziale va evidenziato, esaminando nel merito le attribuzioni della commissione d'indagine di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento allegato alla proposta deliberativa degli interessati consiglieri comunali, che esse implicherebbero un indebito coinvolgimento dell'organo politico in attività di tipo gestionale demandate all'apparato burocratico del comune. Ci si riferisce, in particolare, alla disposizione contenuta nel citato articolo ( co.1, n.3) che prevede l'assistenza alle operazioni concorsuali e a quella ( co.1, n.1) che prevede la vigilanza 'sugli atti posti in essere dai competenti organi comunali'.
Stante il principio di separatezza tra 'politica' e 'gestione', non può configurarsi alcuna forma di partecipazione dell'organo politico ai lavori della commissione giudicatrice del concorso. Unico atto d'indirizzo da parte dell'organo politico può rinvenirsi, in materia di assunzioni, nel Regolamento delle procedure concorsuali di cui l'ente locale dovrebbe essere dotato.
Peraltro le finalità 'di garanzia per la trasparenza del concorso' invocate dagli interessati consiglieri comunali potrebbero essere conseguite dagli stessi attraverso strumenti ordinari previsti dall'ordinamento, quale l'esercizio del diritto di accesso agli atti.