NON SUSSISTE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' PER UN CONSIGLIERE NELC AO IN CUI IL COMUNE, NEL GIUDIZIO, NON E' PARTE PROCESSUALE.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 4/03/2009
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OGGETTO: Comune di ...... Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma1, n.4 del D.Lgs n.267/00. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta., con la quale codesta Prefettura ha rappresentato che, con esposto, è stata segnalata una presumibile situazione di incompatibilità di un consigliere comunale ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L..
In particolare è stato rappresentato che il detto consigliere, che era stato indagato per aver realizzato opere abusive, aveva convenuto in giudizio , a seguito dell'archiviazione della notizia di reato da parte del GIP, i dipendenti comunali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato per chiedere ai medesimi il risarcimento dei danni morali in quanto gli stessi , intervenuti come pubblici ufficiali, avevano comunicato una notizia di reato in assenza di obiettivi riscontri.
Il Tribunale di ... , contrariamente a quanto deciso dall'autorità giudiziaria penale, ha rigettato la domanda attorea in quanto ha ritenuto sussistenti gli illeciti contestati ed ha condannato il consigliere comunale al pagamento , in favore dei convenuti, delle spese dell'intero giudizio. Tale sentenza è stata impugnata dal consigliere dinanzi alla Corte di Appello, che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ed ha fissato l'udienza al 10/03/2010.
Il Comune , a seguito dell'instaurazione del procedimento di responsabilità civile a carico di propri impiegati ha assunto l'onere della difesa ai sensi dell'art.28 del C.C.N.L.e si è fatto carico delle spese legali sostenute dai dipendenti nella causa civile.
Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma1, n.4 del T.U.O.E.L. in quanto il Comune, nel giudizio, non è parte processuale.