D.P.G.R. MOLISE 246/2008 - STABILISCE CHE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLE COMUN. MONTANE SPETTA L'INDENNITA' PREVISTA PER I PRESIDENTI DELLE SINGOLE COMUNITA' MONTANE. L'AMMINISTRATORE DOVRA' OPTARE PER IL 50% DI CISCUNA INDENNITA' O PER UNA SOLTANTO.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 4/03/2009
OGGETTO: Quesito su cumulo indennità di carica di un Sindaco che è anche Commissario straordinario di una Comunità Montana.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con cui codesto Ente ha chiesto l'avviso di quest'ufficio sull'indennità di carica da corrispondere ad un Sindaco, di un comune di circa 1500 abitanti, che è stato nominato commissario straordinario della Comunità montana a seguito di decreto di scioglimento degli organi.
Al riguardo, si rappresenta che l'indennità spettante al Sindaco che ricopre anche la carica di Commissario straordinario è per analogia quella che spetterebbe al Sindaco che contestualmente ricopre anche la carica di Presidente della Comunità. Tale indennità deve essere calcolata sulla base delle disposizioni in vigore in materia stabilite dalla legge statale e dalla legge regionale.
La legge regionale 27/06/2008 , n.19, della Regione Molise- sul riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'art. 2, da comma 17 a comma 22, della legge Finanziaria 2008 -, prevede che ai presidenti delle comunità montane spettano le indennità di funzione come determinate ai sensi del vigente art.82 del T.U.O.E.L., in misura ridotta del 10 per cento.
Si precisa che l'art.82, comma 5, stabilisce che ' Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili . L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna'.
Tale comma si combina con il successivo comma 8 il quale , tra l'altro, prevede che la misura delle indennità di funzione è determinata nel rispetto di alcuni criteri. In particolare il caso in esame rientra nei criteri individuati alla lettera c) del citato comma 8, così come sostituita dall'articolo 2, comma 25, lett.c) della Legge n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008) , che così dispone: '.. Al presidente ..delle comunità montane...sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari ..alla popolazione montana della comunità montana'.
La legge finanziaria 2008 , quindi, introduce dal 1° gennaio 2008 il principio della riduzione delle indennità per gli amministratori delle comunità montane nella misura del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari a quella montana della comunità montana. La cennata riduzione, seppur introdotta non con norma diretta , ma attraverso la modifica di uno dei criteri dettati per l'adozione del decreto ministeriale che nello specifico fissa le misure delle indennità degli amministratori locali, è da ritenersi operante potendosi considerare tecnicamente non indispensabile , ai predetti fini , la modifica della normazione secondaria attualmente contenuta nel D.M. n.119/2000.
Per quanto riguarda i Commissari straordinari delle comunità montane occorre precisare che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'11 luglio 2008, n.246 , concernente lo scioglimento degli organi rappresentativi ed esecutivi delle dieci Comunità Montane Molisane e la nomina dei rispettivi Commissari straordinari , alla lettera e) prevede che ' Agli stessi commissari è attribuita l'indennità prevista per i presidenti delle singole comunità ai sensi del D.M. n.119/2000, con le riduzioni previste dalla normativa vigente'.
Ciò premesso, si può , quindi, affermare che il Presidente della comunità montana , che ricopre anche la carica di Sindaco, deve optare ai sensi dell'art.82, comma 5, per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna , tenendo però presente che l'indennità percepita come Presidente della comunità montana deve corrispondere, così come anzi descritto, al 50 per cento dell'indennità di funzione prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.
Sulla base di tale calcolo occorre che sia effettuata l'ulteriore riduzione del 10 per cento prevista dal citato art. 8 della L R n.19/2008 della Regione Molise.
Lo stesso calcolo dovrà essere operato, nel caso in esame, per quantificare l'indennità da corrispondere al Sindaco che è anche commissario straordinario in quanto il medesimo, sostituendo il Presidente della Comunità montana, percepisce quanto spetterebbe a quest'ultimo, così come si evince dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Molise n.246/2008 .