La quota da versare a titolo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto deve parametrarsi all'indennità effettivamente percepita dall'amministratore e non a quela tabellare indicata dal DM n.119/200. Inoltre, si rappresenta che il Presidente del Consorzio avendo ripreso a svolgere l'attività presso uno dei due datori di lavoro, non si trova pù in regime di aspettativa perchè fruisce di un part-time al 50%; pertanto, venendo meno la condizione di aspettativa del lavoratore dipendente,viene meno l'obbligo, previsto dal comma 1 dell'art.86 TUOEL, da parte del consorzio, di provvedere al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti, per entrambi i rapporti di lavoro in questione.
Class. n. 15900/TU/00/86 Roma, 4/03/2009
OGGETTO: Quesito. Oneri per aspettativa ex art. 86 T.U.O.E.L..
Un Consorzio ha chiesto come applicare l'art.86 T.U.O.E.L. al caso prospettato.
Nella fattispecie in esame il Consorzio ha rappresentato che il proprio Presidente, che svolge l'attività presso due datori di lavoro, dopo l'elezione ha optato prima per l'aspettativa non retribuita presso i due datori di lavoro da cui dipende (part-time 50% ciascuno) e successivamente dall'1 luglio 2006 ha ripreso la propria attività presso uno dei due datori di lavoro.
Inoltre il Consorzio ha precisato di aver corrisposto al presidente, dal 1° giugno 2005, l'indennità di funzione ridotta nella misura del 20% rispetto all'importo fissato dal D.M. n.119/00.
Le due società presso cui il Presidente si trovava in aspettativa hanno chiesto il rimborso della quota di accantonamento di indennità di fine rapporto, così come previsto dall'art.86, comma 3 , T.U.O. E.L. e, alla luce di quanto premesso, il Consorzio ha chiesto di conoscere se ai fini del rimborso della quota di accantonamento entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua debba calcolarsi l'indennità 'teorica' spettante in base alle disposizioni di legge o debba calcolarsi sulla somma effettivamente corrisposta e cioè su quella ridotta del 20% rispetto all'importo fissato dal D.M. n.119/00.
Il Consorzio ha chiesto, altresì, di conoscere se sia tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art.86, 1° comma, T.U.O.E.L, ad uno dei datori di lavoro presso i quali il presidente del Consorzio risulta ancora in aspettativa.
Al riguardo, si rappresenta per quanto concerne il primo quesito che la quota da versare a titolo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto deve parametrarsi all'indennità effettivamente percepita dall'amministratore e non a quella tabellare indicata dal D.M.n.119/00.
Per quanto attiene al secondo quesito si rappresenta che il Presidente del Consorzio ha ripreso a svolgere l'attività presso uno dei due datori di lavoro e, quindi, ciò significa che non si trova più in regime di aspettativa perché fruisce di un part-time al 50%; pertanto, venendo meno la condizione di aspettativa del lavoratore dipendente , viene meno l'obbligo, previsto dal comma 1 del citato art.86 del T.U.O.E.L., da parte del consorzio, di provvedere al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti, per entrambi i rapporti di lavoro in questione.
Infatti l'art.86, comma 1, T.U.O.E.L. , prevede che l'amministrazione locale ha tale onere solo per gli amministratori che sono collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del D.Lgs n.267/00, nel caso di specie, invece, come si è detto, il presidente del Consorzio non può considerarsi più in regime di aspettativa perché ha ripreso la propria attività lavorativa presso uno dei due datori di lavoro.