Trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di Giunta municipale ai Capigruppo consiliari ex art. 125 T.U.O.E.L.

Territorio e autonomie locali
4 Marzo 2009
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Le modalità di trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di Giunta municipale ai Capigruppo consiliari ex art. 125 T.U.O.E.L. sono quelle disposte dallo statuto e dal regolamento comunale.

Testo 

E' stato chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alle modalità di 'trasmissione' dell'elenco delle deliberazioni di Giunta ai capigruppo consiliarii, in elazione ai rilievi opposti dai consiglieri di minoranza del Comune di XXX.
La questione riguarda la decisione dell'ente di 'mettere a disposizione gli elenchi presso la sede comunale anziché inviarli a domicilio' , 'al fine di non intralciare l'ordinaria attività degli uffici'.
Dalla documentazione pervenuta emerge che le doglianze si riferiscono nella sostanza anche alle difficoltà di esercizio del diritto di accesso.
Nella nota del sindaco è attestato che l'elenco delle deliberazioni di giunta 'è sempre posto a disposizione dei capigruppo, con eventuale consegna di copia, presso gli uffici del comune .' e che l'art. 125 del TUEL 'con riguardo al concetto di 'trasmissione' dell'elenco delle deliberazioni di giunta, non fa riferimento all'avvenuta comunicazione a mezzo raccomandata ai capigruppo consiliari, bensì alla mera 'comunicazione' agli stessi, senza specificarne le concrete modalità di effettuazione'.
La delineata questione presenta due profili che, per quanto strettamente correlati, devono essere disgiuntamente affrontati in linea con il citato articolo 125 che dispone: 'contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento'.
Destinatari della norma sono quindi i capigruppo, per la trasmissione dell'elenco delle delibere, e i consiglieri per la messa a disposizione dei testi deliberati.
Si pone, pertanto, da un lato, la questione sulle modalità di trasmissione del citato elenco ai capigruppo, dall'altro, quella dell'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri.
Relativamente al primo aspetto si sottolinea come il termine usato nella norma ('trasmesse'), per quanto non precisi le concrete modalità di effettuazione – come rilevato dall'ente – appare utilizzato nel senso che le deliberazioni devono comunque essere inoltrate ai capigruppo, mentre all'autonomia locale appare rimessa la definizione delle modalità ritenute più idonee.
In tale ambito non sembrano sorgere dubbi interpretativi di sorta in ordine all'obbligo di comunicare ai capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni di Giunta che vengono contestualmente affisse all'albo pretorio.
L'apposizione dell'elenco delle deliberazioni di Giunta presso gli Uffici comunali ed il mancato materiale invio del medesimo ai capigruppo (al domicilio dichiarato, che potrebbe coincidere anche presso la sede comunale, o che potrebbe effettuarsi sotto forma telematica od altra forma concordata o prevista dal regolamento), vanificherebbe l'esigenza di trasparenza dell'attività dell'Organo esecutivo, voluta sostanzialmente dall'art. 125, ed impedirebbe, in particolare, alle minoranze, il corretto svolgimento delle proprie funzioni.
Infatti, con l'invio degli elenchi, i capigruppo hanno immediata e completa conoscenza dell'attività della Giunta, mentre il semplice deposito dell'elenco degli atti nella sede comunale svolgerebbe una funzione affine alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio ed obbligherebbe i consiglieri in parola ad attivarsi permanentemente presso gli Uffici comunali.
Appare comunque opportuno rilevare che l'art. 27 del d.l. n. 112 del 25.06.2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133/08 dispone, al fine di diminuire l'utilizzo della carta, che dall'1.01.2009 le amministrazioni pubbliche dovranno ridurre del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
L'ente locale potrebbe quindi provvedere a dettare specifiche modalità operative di attuazione di siffatta normativa con l'indicazione che la trasmissione dell'elenco delle delibere di giunta pubblicate all'albo pretorio possa avvenire in via telematica, per mezzo della posta elettronica, con richiesta di conferma di ricezione del messaggio.
Ciò posto, sotto il distinto profilo correlato all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri, lo stesso art. 125 dispone che siano messi a disposizione, e quindi non trasmessi, i testi delle delibere contenute nell'elenco inviato ai capigruppo. Si ritiene che tali testi ben possano pertanto restare disponibili presso gli uffici comunali per consentire il relativo accesso, secondo le modalità disposte da statuto e regolamento comunale, nell'ambito dei diritti dei consiglieri definiti dall'art. 43 del tuel che riconosce il diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all'esercizio del mandato.
A tale riguardo giova ricordare che la funzione in base alla quale la legge riconosce il diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale è quella del controllo politico – amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività ed ha, quindi, natura speciale rispetto al generale diritto di accesso, fondandosi su una diversa ratio (C.di S., sez. V, sent. n. 5879/05).