RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI.

Territorio e autonomie locali
2 Marzo 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

SULL'ART. 84 TU INCIDE L'ART 77 BIS CO.13 CHE FA ESPRESSO RIFERIMENTO SOLO AI CONSIGLIERI COMUNALI E PROV.LI - IL RIMBORSO E' CALCOLATO SULLA BASE DEL 5° DELLA BENZINA PER OGNI KM. SONO ESCLUSI DAL RIMBORSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E GLI ASSESSORI PROVINCIALI.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma, 2/03/2009

.
OGGETTO: Provincia di ......... Quesito in merito al rimborso delle spese di trasferta ai consiglieri comunali e provinciali ai sensi dell'art 77 bis, comma 13, della legge n.133/2008.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto l'esatta applicazione della disposizione contenuta nell'art.77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008, in particolare se tale disposizione possa applicarsi non solo ai consiglieri , ma anche agli assessori.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che, poiché l'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, fa espresso riferimento solo ai consiglieri comunali e provinciali , agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità , vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo, sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( Art.84, comma 1, T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate ( Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).
Quest'ufficio ritiene altresì che sulla base del dato letterale della norma debbano escludersi dalla sua applicazione il Presidente della provincia e gli assessori provinciali.
Peraltro codesto Ente, tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. ' costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi , in tal senso, la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/08) , potrà autonomamente determinarsi , nell'esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della giunta.