Rimborso spese di viaggio agli amministratori.

Territorio e autonomie locali
28 Febbraio 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

L'art.84 del TUOEL, così come modificato dall'art.2,comma 27, della L.n.244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locale in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati,in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ova ha sede l'ente di appartenenza (comma1)e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma3).Sull'art. 84 incide l'art.77 bis.comma13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte degli amministratori sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma,28/02/2009

OGGETTO: Quesito. Richiesta parere in merito all'art.84 del T.U.O.E.L. e art 77 bis, comma 13, L n.133/2008.

Un Ente ha chiesto di sapere se nel termine ' trasferta', di cui alla disposizione contenuta nell'art.77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008, siano da comprendere tutti i rimborsi spese di viaggio previste dall'art. 84 , commi 1 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, oppure debbano intendersi solo quelle previste dal comma 3 del citato art.84.
Inoltre ha chiesto di sapere se l'art. 77 bis, comma 13, possa applicarsi anche ad altri amministratori ( Presidente della giunta ed Assessori ).
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che, poichè l'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, fa espresso riferimento solo ai consiglieri comunali e provinciali , agli stessi, che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità , vada applicato il rimborso delle spese di benzina, così come previsto dal detto articolo, sia nel caso di spostamenti effettuati , in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( Art.84, comma 1 , T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate ( Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).
Si precisa, altresì, che il citato art.77 bis, comma 13, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Quest'ufficio ritiene altresì che sulla base del dato letterale della norma debbano escludersi dalla sua applicazione il Presidente della Provincia e gli Assessori provinciali.
Peraltro l'Ente interessato , tenendo conto delle finalità di contenimento dei c.d. ' costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi, in tal senso , la Legge finanziaria 2008 e il D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008), potrà autonomamente determinarsi, nell'esercizio della propria potestà di autorganizzazione, nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della giunta.